Corte costituzionale

Sentenza n. 487/1989

Corte cost., sent. 25 ottobre 1989, n. 487

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
487/1989
Data di deposito
25 ottobre 1989
Data di decisione
23 ottobre 1989
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:487

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, legge della Regione siciliana n. 26 del 15 maggio 1986
  • art. 3, comma 2, legge della Regione siciliana n. 26 del 15 maggio 1986

Parametri

Massime

Massima n. 14076

La riserva di legge penale 'ex' art. 25, comma secondo, Cost., non e' soltanto un limite negativo di fronte a possibili arbitri di altri poteri statali, ma - nel suo positivo significato, conformato ai criteri ed ai fini costituzionalmente precisati (art. 27, comma terzo, Cost.) - costituisce il mezzo per giuste e limitate scelte criminalizzatrici, vincolate ad assicurare le condizioni minime del vivere democratico senza sacrificare la liberta' oltre quel tanto strettamente necessario a garantirla; essa pertanto razionalmente suppone quella visione generale dei beni e valori dell'intera collettivita' che possiede soltanto il legislatore statale. Ad esso deve percio' riconoscersi il monopolio delle vicende costitutive della punibilita', e le leggi regionali (anche nelle materie ad esse esclusivamente riservate) non possono legittimamente abrogare norme statali incriminatrici, ma soltanto concorrere - analogamente alle fonti secondarie statali - a precisarne, 'secundum legem', i presupposti di applicazione, ovvero emanare disposizioni attuative delle scelte fondamentali oporate da quelle. - v. S. n. 210/1972, 142/1969.

Massima n. 14077

La previsione di cause di estinzione dei reati e' riservata alla legge statale, e l'ambito - da essa individuato - delle situazione alle quali tali cause si applicano non puo' essere "esteso" analogicamente neppure ad opera di leggi regionali, trattandosi di norme che fanno eccezione a quelle incriminatrici (art. 14, parte seconda, delle preleggi). Va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 25, comma secondo, e 3, comma primo, Cost., l'art. 3, comma primo, della legge reg. siciliana 15 maggio 1986 n. 26, il quale - ammettendo a fruire della sanatoria penale degli abusi edilizi gli edifici di cui, entro il primo ottobre 1983, era stata completata la copertura e realizzata la struttura portante ma non anche il rustico - non si limita ad interpretare estensivamente ne' a specificare l'art. 31, comma secondo, della legge statale n. 47 del 1985, ma rende arbitrariamente applicabile la prevista causa di estinzione ad ipotesi che la suddetta norma statale viceversa esclude.

Massima n. 14078

In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, ed in conseguenza della declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 1 della legge reg. siciliana 15 maggio 1986 n. 26, va dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma secondo, della medesima legge regionale. - v. massima precedente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge regionale siciliana 15 maggio 1986, n. 26 (Norme integrative della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, relative a "Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino edilizio e sanatoria delle opere abusive");

Dichiara d'ufficio, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della stessa legge regionale siciliana 15 maggio 1986, n. 26.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 ottobre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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