Corte costituzionale

Sentenza n. 472/1989

Corte cost., sent. 31 luglio 1989, n. 472

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
472/1989
Data di deposito
31 luglio 1989
Data di decisione
19 luglio 1989
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:472

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 13886

La diversita' di tutela penale dell'"assegno di separazione" e dell'"assegno di divorzio" non e' palesemente arbitraria, perche' corrisponde alla differenza fra le situazioni del "separato" e del "divorziato", dei quali l'uno e' ancora, in certa misura, personalmente legato al coniuge, mentre l'altro ha riacquistato lo stato libero. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 'sexies', L. 1^ dicembre 1970, n. 898 - aggiunto dall'art. 21, L. 6 marzo 1987 n. 74 - impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto, mentre l'inadempimento dell'obbligo da parte del coniuge e' punito, ai sensi dell'art. 570 cod. pen., solo se si traduca nell'omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza, nel caso del divorziato l'omessa corresponsione dell'assegno costituisce comunque reato).

Massima n. 13887

La questione di legittimita' costituzionale concernente la perseguibilita' d'ufficio, anziche' a querela, del reato di omessa corresponsione dell'assegno di divorzio dovuto all'ex coniuge, deve ritenersi irrilevante - in quanto inattuale o comunque prematura - avendo il giudizio 'a quo' preso l'avvio da una querela presentata dal creditore contro l'inadempiente. (Inammissibilita' della questione proposta in riferimento all'art. 3 Cost. ed avente ad oggetto l'art. 12 'sexies', L. 1^ dicembre 1970 n. 898, aggiunto dall'art. 21, L. 6 marzo 1987 n. 74).

Massima n. 13888

La questione di legittimita' costituzionale della norma che sanziona penalmente la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento dovuto dal coniuge divorziato in favore del figlio maggiorenne non ancora giunto all'indipendenza economica, e' priva di rilevanza, in quanto, nel caso oggetto del giudizio 'a quo', e' presente soltanto prole minorenne. (Inammissibilita' della questione proposta in riferimento all'art. 3 Cost. e concernente l'art. 12 'sexies', L. 1^ dicembre 1970 n. 898, aggiunto dall'art. 21, L. 6 marzo 1987 n. 74).

Massima n. 13889

Creditore dell'assegno di mantenimento dovuto dal coniuge divorziato in favore dei figli minorenni e' pur sempre il coniuge affidatario, sicche' non e' irragionevole che la tutela penale di tale obbligo sia diversa da quella assicurata al corrispondente obbligo del coniuge separato, essendo diversa la situazione del creditore in caso di divorzio e in caso di separazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 'sexies', L. 1^ dicembre 1970 n. 898 - aggiunto dall'art. 21, L. 6 marzo 1987, n. 74 - impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto, diversamente da quel che e' previsto per il coniuge separato, la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte del divorziato integra in ogni caso gli estremi di un reato).

Massima n. 13890

La scelta tra due (o piu') interpretazioni alternative della disposizione impugnata e' compito preventivo ed irrinunciabile del giudice 'a quo', venendo meno - in mancanza di essa - la stessa possibilita' di verificare la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale. Pertanto, la questione sollevata per violazione del principio di legalita' in materia penale e concernente il reato di omessa corresponsione dell'assegno di divorzio all'ex coniuge, va dichiarata inammissibile in quanto la denunciata indeterminatezza della fattispecie delittuosa si riduce alla prospettazione dell'alternativa - superabile in sede ermeneutica - se la tutela penale sia riferibile o meno agli assegni liquidati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 74 del 1987, sulla base dei criteri previgenti. (Inammissibilita' della questione concernente l'art. 12 'sexies', L. 1^ dicembre 1970 n. 898 - introdotto dall'art. 21, L. 6 marzo 1987 n. 74 - in riferimento all'art. 25, comma secondo, Cost.). - S. nn. 225/1983, 109/1982.

Massima n. 13891

La questione di legittimita' costituzionale sollevata denunciando l'indeterminatezza della pena prevista per il reato di omessa corresponsione dell'assegno di divorzio all'ex-coniuge, va dichiarata inammissibile in quanto nella specie non di indeterminatezza si tratta, ma di un normale dubbio interpretativo (inerente all'applicazione delle pene di cui al primo ovvero di cui al secondo comma dell'art. 570 cod. pen.), il cui scioglimento, anche se non agevole, e' compito specifico del giudice ordinario. (Inammissibilita' della questione relativa all'art. 12 'sexies', L. 1^ dicembre 1970 n. 898 - aggiunto dall'art. 21, L. 6 marzo 1987 n. 74 - in riferimento al principio di legalita' in materia penale 'ex' art. 25, comma secondo, Cost.). - S. n. 49/1980.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Napoli con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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