Corte costituzionale
Sentenza n. 470/1989
Corte cost., sent. 31 luglio 1989, n. 470
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 470/1989
- Data di deposito
- 31 luglio 1989
- Data di decisione
- 19 luglio 1989
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:470
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 1, legge n. 772 del 15 dicembre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 13598
Poiche' il servizio militare non armato, cui sono ammessi gli obbligati alla leva contrari all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, e' in tutto e per tutto coincidente con il normale servizio di leva (armato) salvo che nella sola sottrazione all'uso delle armi che ne e' il connotato ispiratore, appare priva di ragionevolezza la previsione di una differente durata di esso, comunque superiore a quella del servizio militare armato. Pertanto, per violazione dell'art. 3 Cost., e' costituzionalmente illegittimo l'art. 5, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui prevede che i giovani ammessi a prestare servizio militare non armato lo devono prestare per un tempo superiore alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti.
Massima n. 13599
La maggiore durata, nella attuale consistenza, del servizio sostitutivo civile non puo' essere considerata differenziazione ragionevole rispetto alla durata prevista per il servizio militare armato; a causa delle limitazioni che comporta per il normale sviluppo della vita civile essa lede, in pari tempo, i diritti tutelati dall'art. 3 e dall'art. 21, primo comma, della Costituzione, in quanto sintomo di una non giustificabile disparita' di trattamento per ragioni di fede religiosa o di convincimento politico e freno alla libera manifestazione del pensiero. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 5, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui prevede che i giovani ammessi a prestare servizio sostitutivo civile lo devono prestare per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti. - S. nn. 164/1985; 113/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), nella parte in cui prevede che i giovani ammessi a prestare servizio militare non armato lo devono prestare per un tempo superiore alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti;
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), nella parte in cui prevede che i giovani ammessi a prestare servizio sostitutivo civile lo devono prestare per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze