Corte costituzionale

Sentenza n. 470/1989

Corte cost., sent. 31 luglio 1989, n. 470

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
470/1989
Data di deposito
31 luglio 1989
Data di decisione
19 luglio 1989
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:470

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 1, legge n. 772 del 15 dicembre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 13598

Poiche' il servizio militare non armato, cui sono ammessi gli obbligati alla leva contrari all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, e' in tutto e per tutto coincidente con il normale servizio di leva (armato) salvo che nella sola sottrazione all'uso delle armi che ne e' il connotato ispiratore, appare priva di ragionevolezza la previsione di una differente durata di esso, comunque superiore a quella del servizio militare armato. Pertanto, per violazione dell'art. 3 Cost., e' costituzionalmente illegittimo l'art. 5, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui prevede che i giovani ammessi a prestare servizio militare non armato lo devono prestare per un tempo superiore alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti.

Massima n. 13599

La maggiore durata, nella attuale consistenza, del servizio sostitutivo civile non puo' essere considerata differenziazione ragionevole rispetto alla durata prevista per il servizio militare armato; a causa delle limitazioni che comporta per il normale sviluppo della vita civile essa lede, in pari tempo, i diritti tutelati dall'art. 3 e dall'art. 21, primo comma, della Costituzione, in quanto sintomo di una non giustificabile disparita' di trattamento per ragioni di fede religiosa o di convincimento politico e freno alla libera manifestazione del pensiero. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 5, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui prevede che i giovani ammessi a prestare servizio sostitutivo civile lo devono prestare per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti. - S. nn. 164/1985; 113/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), nella parte in cui prevede che i giovani ammessi a prestare servizio militare non armato lo devono prestare per un tempo superiore alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), nella parte in cui prevede che i giovani ammessi a prestare servizio sostitutivo civile lo devono prestare per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze