Corte costituzionale

Sentenza n. 461/1989

Corte cost., sent. 27 luglio 1989, n. 461

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
461/1989
Data di deposito
27 luglio 1989
Data di decisione
19 luglio 1989
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:461

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
  • art. 4, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 13762

La norma che impone l'obbligatorio collocamento a riposo dei dipendenti civili dello Stato al sessantacinquesimo anno di eta', precludendo, in via generale, il trattenimento in servizio del personale ultrasessantacinquenne che non abbia maturato l'anzianita' minima di servizio (quindicennio) utile a pensione, non puo' essere ritenuta lesiva del principio di eguaglianza, sia che la si valuti comparativamente con la disposizione, dettata in via transitoria per il personale scolastico (art. 15, comma terzo, Legge n. 477 del 1973) che, essendo norma derogatoria della regola generale, non puo' essere assunta a metro della legittimita' di quest'ultima, sia che la si confronti con la disciplina vigente nel settore del lavoro privato, in cui la possibilita' di prosecuzione del rapporto, pur consentita a fini previdenziali, si arresta sempre al raggiungimento di un'eta' coincidente con quella fissata per il settore pubblico. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma primo e terzo, del d.P.R. 29.12.1973, n. 1092). - S.nn. 237/1984; 238/1988.

Massima n. 13764

Non e' in contrasto con il diritto garantito dall'art. 38 Cost. il principio che fissa ai sessantacinque anni il limite massimo per il trattenimento in servizio a fini previdenziali dei dipendenti pubblici, in quanto, allo stato, non difetta di tutela la situazione di chi pervenga a tale eta' senza aver prestato gli anni di servizio necessari per il normale trattamento di quiescenza; ed essendo, comunque, riservato al legislatore, nell'ambito del suo discrezionale apprezzamento, introdurre un mutamento dello stesso principio sia pure al limitato scopo di consentire il trattenimento in servizio per il tempo necessario al conseguimento del diritto a pensione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma primo e terzo, del d.P.R. 29.12.1973, n. 1092). - S.nn. 238/1988; 176 e 248/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo e terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione - dal T.A.R. della Lombardia, sezione staccata di Brescia, con ordinanza del 2 dicembre 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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