Corte costituzionale
Sentenza n. 461/1989
Corte cost., sent. 27 luglio 1989, n. 461
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 461/1989
- Data di deposito
- 27 luglio 1989
- Data di decisione
- 19 luglio 1989
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:461
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
- art. 4, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
Parametri
- legge n. 54 del 26 febbraio 1982
- art. 15, comma 3, legge n. 477 del 30 luglio 1973
- art. 6, decreto legge n. 791 del 22 dicembre 1981
- art. 3, Costituzione
- art. 38, Costituzione
Massime
Massima n. 13762
La norma che impone l'obbligatorio collocamento a riposo dei dipendenti civili dello Stato al sessantacinquesimo anno di eta', precludendo, in via generale, il trattenimento in servizio del personale ultrasessantacinquenne che non abbia maturato l'anzianita' minima di servizio (quindicennio) utile a pensione, non puo' essere ritenuta lesiva del principio di eguaglianza, sia che la si valuti comparativamente con la disposizione, dettata in via transitoria per il personale scolastico (art. 15, comma terzo, Legge n. 477 del 1973) che, essendo norma derogatoria della regola generale, non puo' essere assunta a metro della legittimita' di quest'ultima, sia che la si confronti con la disciplina vigente nel settore del lavoro privato, in cui la possibilita' di prosecuzione del rapporto, pur consentita a fini previdenziali, si arresta sempre al raggiungimento di un'eta' coincidente con quella fissata per il settore pubblico. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma primo e terzo, del d.P.R. 29.12.1973, n. 1092). - S.nn. 237/1984; 238/1988.
Massima n. 13764
Non e' in contrasto con il diritto garantito dall'art. 38 Cost. il principio che fissa ai sessantacinque anni il limite massimo per il trattenimento in servizio a fini previdenziali dei dipendenti pubblici, in quanto, allo stato, non difetta di tutela la situazione di chi pervenga a tale eta' senza aver prestato gli anni di servizio necessari per il normale trattamento di quiescenza; ed essendo, comunque, riservato al legislatore, nell'ambito del suo discrezionale apprezzamento, introdurre un mutamento dello stesso principio sia pure al limitato scopo di consentire il trattenimento in servizio per il tempo necessario al conseguimento del diritto a pensione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma primo e terzo, del d.P.R. 29.12.1973, n. 1092). - S.nn. 238/1988; 176 e 248/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo e terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione - dal T.A.R. della Lombardia, sezione staccata di Brescia, con ordinanza del 2 dicembre 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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