Corte costituzionale

Sentenza n. 455/1989

Corte cost., sent. 27 luglio 1989, n. 455

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
455/1989
Data di deposito
27 luglio 1989
Data di decisione
19 luglio 1989
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:455

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto legislativo luogotenenziale n. 142 del 2 marzo 1948

Parametri

  • art. 43, statuto regione Sicilia
  • art. 1, statuto regione Sicilia
  • art. 116, Costituzione
  • art. 14, lett. p, statuto regione Sicilia
  • art. 3, Costituzione
  • art. 107, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 10, legge n. 103 del 3 aprile 1979

Massime

Massima n. 13765

L'adozione del decreto legislativo 2 marzo 1948 n. 142, il cui art. 1 ha esteso all'amministrazione regionale siciliana le funzioni dell'Avvocatura dello Stato, non ha comportato violazione del procedimento di formazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale siciliano, regolato dall'art. 43 dello stesso statuto; essa e', al contrario, derivata da uno specifico accordo maturato tra Stato e Regione nell'ambito della speciale Commissione paritetica (nominata ai sensi del succitato art. 43) e successivamente recepito, con sole varianti di carattere formale, nell'atto adottato dal Governo (in virtu' dei poteri conferitigli nel periodo provvisorio dai decreti lgs.lgt. nn. 151 del 1944 e 98 del 1946) e successivamente ratificato con la legge 17 aprile 1956 n. 561. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 d. lgs.lgt. 2.3.1948, n. 142).

Massima n. 13768

L'estensione delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi della Regione siciliana, risultante dall'art. 1 del decreto legislativo n. 142 del 1948, non lede la competenza legislativa esclusiva attribuita alla stessa Regione in materia di "ordinamento degli uffici e degli enti regionali", non solo per la non diretta attinenza a tale materia, ma quanto per il carattere sostanzialmente consensuale, della disciplina espressa nella norma censurata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.lgs.lgt 2.3.1948 n. 142). - S. n. 30/1968.

Massima n. 13769

La obbligatorieta' del patrocinio, da parte dell'Avvocatura dello Stato, della Regione siciliana, di cui al decreto legislativo n. 142 del 1948, non e' comparabile con il diverso regime, solo facoltativo, del patrocinio, previsto per le Regioni a statuto comune (secondo gli artt. 107, terzo comma, d.P.R. n. 616 del 1977 e 10 legge n. 103 del 1979), in ragione sia della specialita' dell'autonomia di quella regione e sia dell'adesione dalla stessa espressa nei confronti della disciplina di cui e' causa. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.lgs.lgt. 2.3.1948 n. 142).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 142, (Attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi della Regione siciliana) sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in relazione agli artt. 116 e 3 Cost. ed 1, 14 lett. p) e 43 dello Statuto speciale della Regione siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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