Corte costituzionale

Sentenza n. 453/1989

Corte cost., sent. 27 luglio 1989, n. 453

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
453/1989
Data di deposito
27 luglio 1989
Data di decisione
19 luglio 1989
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:453

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, legge della Regione siciliana n. 16 del 15 marzo 1963
  • legge della Regione siciliana n. 43 del 30 marzo 1981
  • art. 1, legge della Regione siciliana n. 5 del 17 febbraio 1987

Parametri

Massime

Massima n. 13624

L'autodeterminazione delle popolazioni locali o, piu' propriamente, la loro partecipazione a talune fondamentali decisioni che le riguardano e' principio di portata generale espresso dagli artt. 132 e 133, ma desumibile dall'intero titolo IV, Cost. a garanzia dell'autonomia degli enti minori nei confronti delle stesse Regioni; pertanto, esso vincola anche la potesta' legislativa esclusiva attribuita dallo statuto in materia di circoscrizioni comunali alla Regione siciliana, la quale, nell'assolvere l'obbligo costituzionale di consultazione popolare e' bensi' libera di determinarne le concrete modalita' - in forme anche equivalenti a quella tipica del referendum - purche' queste siano tali da assicurare la completa liberta' di opinione, con le opportune forme di segretezza, dei soggetti chiamati alla consultazione. Per violazione dell'art. 133, secondo comma, Cost., e'pertanto costituzionalmente illegitttimo l'art. 6 della legge 15 marzo 1963 n. 16, nella parte in cui non prevede che - come per l'istituzione dei nuovi comuni - anche per la fusione dei comuni e la modificazione delle loro circoscrizioni territoriali e denominazioni debbano essere sentite le popolazioni direttamente interessate. - S. nn. 105/1957; 204/1981; 107/1983

Massima n. 13759

Anche nel procedimento di variazione di circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nella Regione siciliana, non puo' essere omessa la consultazione delle popolazioni interessate, ovvero degli elettori residenti nei territori da trasferire da uno ad altro comune, in quanto diversamente ne risulterebbe leso il principio costituzionale (art. 133, secondo comma) che espressamente la richiede; ne' puo' reputarsi modalita' sostitutiva della consultazione la sottoscrizione da parte di cittadini di istanze dirette a promuovere le iniziative di variazione, in quanto tale modalita', comunque anteriore alla (fase della) consultazione, non garantisce, con le forme della segretezza, la libera espressione della opinione degli aventi diritto alla consultazione popolare. Pertanto e' costituzionalmente illegittima la legge della Regione siciliana 30 marzo 1981, n. 43, che ha disposto l'aggregazione al Comune di Palazzolo Acreide di parte del territorio del Comune di Noto. - S. n. 649/1988 (per la inammissibilita' della stessa questione di costituzionalita'). - S. nn. 62/1975; 38/1969 (per il concetto di popolazione interessata alle variazioni territoriali). OA

Massima n. 13761

Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87 va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione siciliana 17 febbraio 1987, n. 5, nella parte in cui non prevede che anche per la fusione dei comuni e per la modificazione delle circoscrizioni territoriali e denominazioni debbano essere sentite le popolazioni direttamente interessate.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 15 marzo 1963, n. 16 (Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana) nella parte in cui non prevede che anche per la fusione dei Comuni e la modificazione delle loro circoscrizioni territoriali e denominazioni debbano essere sentite le popolazioni direttamente interessate;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale della legge Regionale siciliana 30 marzo 1981, n. 43 (Aggregazione al Comune di Palazzolo Acreide di ettari 10.295.02.01 del territorio del Comune di Noto);

Visto l'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 febbraio 1987, n. 5 (Modifiche all'ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana in tema di istituzione di comuni e norme sul decentramento amministrativo dei servizi comunali nella frazioni e borgate) nella parte in cui non prevede che anche per la fusione dei Comuni e per la modificazione delle loro circoscrizioni territoriali e denominazioni debbano essere sentite le popolazioni direttamente interessate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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