Corte costituzionale

Sentenza n. 450/1989

Corte cost., sent. 27 luglio 1989, n. 450

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
450/1989
Data di deposito
27 luglio 1989
Data di decisione
19 luglio 1989
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:450

Norme oggetto del giudizio

  • art. 31, comma 1, lett.a, legge n. 859 del 13 luglio 1965
  • art. 22, comma 1, n.1, legge n. 1450 del 4 dicembre 1956
  • art. 4, legge n. 583 del 13 luglio 1967
  • art. 21, comma 1, n.1, legge n. 889 del 29 ottobre 1971
  • art. 21, comma 1, lett.a, legge n. 1100 del 23 novembre 1971
  • art. 5, comma 1, n.1, legge n. 296 del 1° luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 13591

Poiche' il trattamento di riversibilita' ha la funzione di assicurare la continuita' dei mezzi di sostentamento che il titolare della pensione era obbligato a fornire al coniuge, il relativo diritto spetta al coniuge superstite, per colpa del quale e' stata pronunziata (o al quale e' stata addebitata) la separazione, quando egli avesse diritto agli alimenti a carico del coniuge deceduto. Pertanto, in conformita' alla giurisprudenza affermatasi in argomento, e' costituzionalmente illegittimo l'art. 31, primo comma, lett. a) della legge 13 luglio 1965, n. 859, nella parte in cui esclude dal diritto a pensione di riversibilita' anche il coniuge superstite separato per sua colpa, o al quale la separazione e' stata addebitata, con sentenza passata in giudicato, che aveva diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto. - S. nn. 286/1987; 1009/1988.

Massima n. 13592

In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, in quanto contenenti norme analoghe a quella oggetto di dichiarazione principale di illegittimita' costituzionale, sono costituzionalmente illegittimi: l'art. 22, primo comma, n. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 modificato dall'art. 4 della legge 13 luglio 1967 n. 583; l'art. 21, primo comma, n. 1, della legge 29 ottobre 1971, n. 889; l'art. 21, primo comma, lett. a della legge 23 novembre 1971, n. 1100; l'art. 5, primo comma, n. 1, della legge 1 luglio 1975 n. 296, nella parte in cui escludono dal diritto a pensione di riversibilita' anche il coniuge superstite separato per sua colpa, o al quale la separazione e' stata addebitata, con sentenza passata in giudicato, che aveva diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, primo comma, lettera a), della legge 13 luglio 1965, n. 859 (Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea), nella parte in cui esclude dal diritto a pensione di riversibilità anche il coniuge superstite separato per sua colpa, o al quale la separazione è stata addebitata, con sentenza passata in giudicato, che aveva diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto;

In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, n. 1, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'art. 4 della legge 13 luglio 1967, n. 583 (Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia); dell'art. 21, primo comma, n. 1, della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto); dell'art. 21, primo comma, lettera a, della legge 23 novembre 1971, n. 1100 (Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro); dell'art. 5, primo comma, n. 1, della legge 1 luglio 1975, n. 296 (Modifiche al trattamento pensionistico del fondo speciale degli addetti alle abolite imposte di consumo), nella parte in cui escludono dal diritto a pensione di riversibilità anche il coniuge superstite separato per sua colpa, o al quale la separazione è stata addebitata, con sentenza passata in giudicato, che aveva diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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