Corte costituzionale
Sentenza n. 414/1989
Corte cost., sent. 18 luglio 1989, n. 414
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 414/1989
- Data di deposito
- 18 luglio 1989
- Data di decisione
- 6 luglio 1989
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:414
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 13550
Il procedimento per ottenere il rilascio di copie di atti pubblici in caso di rifiuto del cancelliere o depositario (art. 745 cod.proc.civ.) ha senza dubbio natura giurisdizionale, onde il giudice e' legittimato a sollevare questioni di legittimita' costituzionale nel corso di esso.
Massima n. 13551
Una questione di legittimita' costituzionale puo' essere dichiarata inammissibile per carenza di potere del giudice 'a quo' solo quando il difetto di giurisdizione sia evidente e incontestabile, e cio' non puo' dirsi - tenuto conto della diversita' di opinioni circa la natura contenziosa o volontaria del procedimento 'ex' art. 745 cod. proc. civ. e circa la reclamabilita' del relativo decreto - nel caso del Presidente di Corte d'appello chiamato a pronunciarsi sul reclamo proposto avverso il decreto che decide del ricorso contro il rifiuto del cancelliere o depositario di rilasciare copia esecutiva di sentenza. - da ultimo S. n. 777/1988.
Massima n. 13552
Alla stregua di una interpretazione sistematica dell'art. 66, in coordinata lettura con gli artt. 59 e 60, del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, deve ritenersi che, per le sentenze (civili e penali) che condannano al "risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato", il rilascio della copia esecutiva e', si', subordinato alla previa registrazione, ma tale registrazione avviene senza obbligo di contemporaneo pagamento dell'imposta di registro, dovendo il cancelliere limitarsi ad indicare sulla copia l'ammontare dell'imposta prenotata a debito, il cui recupero sara' effettuato, ai sensi dell'art. 60, comma secondo, d.P.R. cit., soltanto nei confronti della parte obbligata dalla sentenza al risarcimento del danno. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. e relativa all'art. 66 cit., "nella parte in cui subordina il rilascio della copia esecutiva di una sentenza civile di condanna al previo pagamento dell'imposta di registro").
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 66 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Presidente della Corte d'appello di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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