Corte costituzionale
Sentenza n. 398/1989
Corte cost., sent. 13 luglio 1989, n. 398
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 398/1989
- Data di deposito
- 13 luglio 1989
- Data di decisione
- 5 luglio 1989
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:398
Norme oggetto del giudizio
- art. 27, comma 2, legge n. 1766 del 16 giugno 1927
Parametri
Massime
Massima n. 13531
Il potere del Ministro dell'agricoltura e foreste di proporre la nomina dei magistrati ordinari all'ufficio di Commissario per la liquidazione degli usi civici appare - nell'attuale contesto - eccessivo e disarmonico rispetto alle attribuzioni del C.s.m. (artt. 105 Cost. e 10, punto 1, L. n. 195 del 1958), tenuto conto che, a seguito del trasferimento di funzioni amministrative alle Regioni, al Commissario residuano funzioni prevalentemente se non esclusivamente giurisdizionali. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per 'vulnus' sopravvenuto delle garanzie di indipendenza dell'organo giurisdizionale - l'art. 27, comma secondo, L. 16 giugno 1927 n. 1766, nella parte in cui, in luogo della disciplina ivi prevista, non rimette alla competenza del Consiglio superiore della magistratura, a norma dell'art. 105 Cost., le assegnazioni a magistrati ordinari dell'ufficio di Commissario agli usi civici (ferma restando la legittimita' delle nomine divenute inoppugnabili). - diversamente (in ipotesi di titolarita' di poteri amministrativi oltreche' giurisdizionali) S. n. 73/1970.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 27, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751), nella parte in cui - in luogo della disciplina ivi prevista - non rimette alla competenza del Consiglio superiore della magistratura, a norma dell'art. 105 della Costituzione, le assegnazioni a magistrati ordinari dell'ufficio di Commissario agli usi civici.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze