Corte costituzionale

Sentenza n. 398/1989

Corte cost., sent. 13 luglio 1989, n. 398

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
398/1989
Data di deposito
13 luglio 1989
Data di decisione
5 luglio 1989
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:398

Norme oggetto del giudizio

  • art. 27, comma 2, legge n. 1766 del 16 giugno 1927

Parametri

Massime

Massima n. 13531

Il potere del Ministro dell'agricoltura e foreste di proporre la nomina dei magistrati ordinari all'ufficio di Commissario per la liquidazione degli usi civici appare - nell'attuale contesto - eccessivo e disarmonico rispetto alle attribuzioni del C.s.m. (artt. 105 Cost. e 10, punto 1, L. n. 195 del 1958), tenuto conto che, a seguito del trasferimento di funzioni amministrative alle Regioni, al Commissario residuano funzioni prevalentemente se non esclusivamente giurisdizionali. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per 'vulnus' sopravvenuto delle garanzie di indipendenza dell'organo giurisdizionale - l'art. 27, comma secondo, L. 16 giugno 1927 n. 1766, nella parte in cui, in luogo della disciplina ivi prevista, non rimette alla competenza del Consiglio superiore della magistratura, a norma dell'art. 105 Cost., le assegnazioni a magistrati ordinari dell'ufficio di Commissario agli usi civici (ferma restando la legittimita' delle nomine divenute inoppugnabili). - diversamente (in ipotesi di titolarita' di poteri amministrativi oltreche' giurisdizionali) S. n. 73/1970.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 27, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751), nella parte in cui - in luogo della disciplina ivi prevista - non rimette alla competenza del Consiglio superiore della magistratura, a norma dell'art. 105 della Costituzione, le assegnazioni a magistrati ordinari dell'ufficio di Commissario agli usi civici.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze