Corte costituzionale
Sentenza n. 388/1989
Corte cost., sent. 11 luglio 1989, n. 388
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 388/1989
- Data di deposito
- 11 luglio 1989
- Data di decisione
- 4 luglio 1989
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:388
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 395 del 11 luglio 1977
- art. 5, comma 2, decreto-legge n. 187 del 4 maggio 1977
Parametri
Massime
Massima n. 13881
L'assoggettamento, a parita' di prestazioni previdenziali, dei soli farmacisti titolari di imprese farmaceutiche - e non anche dei farmacisti dipendenti da questi - ad un ulteriore contributo a favore dell'E.N.P.A.F., e' fondato sul principio di solidarieta', adottato, nella specie, in maniera non irragionevole in quanto non sussiste per detti titolari mancata percezione o grave decurtazione dei benefici in questione - essendo ad essi assicurate prestazioni di misura eguale a quella riconosciuta agli altri - ne' imposizione di maggiori sacrifici assolutamente ingiustificata - traendo il contributo la sua giustificazione dalla percezione del reddito di impresa -. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, secondo comma, del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito con modificazioni, nella legge 11 luglio 1977, n. 395). - v. S.nn. 146/1972, 62/1977, 132, 133/1984, 431/1987, 1008/1988.
Massima n. 13883
La commisurazione percentuale del contributo posto a carico dei titolari di farmacie,ai sensi dell'art. 5, secondo comma, D.L. n. 187 del 1977, al ricavo lordo delle vendite convenzionate compresivo della aliquota I.V.A., comporta null'altro che la determinazione di una sua misura piu' elevata e al riguardo non rileva la circostanza che l'aliquota I.V.A., alla quale il contributo si rapporta, sia variabile nel tempo, poiche' il reddito e' anch'esso entita' variabile. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 53 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, secondo comma, del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1977, n. 395).
Massima n. 13885
L'incidenza del contributo posto a carico dei titolari di farmacia, ai sensi dell'art. 5, secondo comma D.L. n. 187 del 1977, sul "fatturato convenzionato" (derivante dalle vendite ad enti assistenziali di medicinali destinati all'assistenza diretta) non crea discriminazione in danno dei titolari di farmacie "rurali", in quanto detto fatturato costituisce la parte prevalente del reddito globale di queste ultime in dipendenza della stipulazione - che non puo' considerarsi imposta - della convenzione da parte dei loro titolari. Peraltro, il reddito medio non elevato della clientela stanziale (quale causa prossima della prevalente effettuazione di vendite convenzionate da parte delle farmacie di cui trattasi), essendo ipotizzabile anche per altre farmacie non rurali e tenuto conto che l'assistenza sanitaria farmaceutica non e' riservata ai meno abbienti, non appare elemento di cui la norma avrebbe dovuto necessariamento tener conto per non incorrere in irragionevolezza. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, secondo comma, del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1977, n. 395).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dell'art. 5, secondo comma, del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1977, n. 395 (Revisione generale dei prezzi dei medicinali), sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 luglio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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