Corte costituzionale
Sentenza n. 387/1989
Corte cost., sent. 11 luglio 1989, n. 387
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 387/1989
- Data di deposito
- 11 luglio 1989
- Data di decisione
- 4 luglio 1989
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:387
Norme oggetto del giudizio
- art. 34, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 13526
Le cd. pensioni militari tabellari non hanno carattere reddituale ma risarcitorio, in quanto la loro entita' non e' correlata al pregresso trattamento retributivo ma alla gravita' della menomazione sofferta nell'adempimento del servizio obbligatorio di leva; esse dunque non ricadono nell'ambito delle pensioni privilegiate ordinarie "comuni" - le quali presentano carattere reddituale - essendo invece assimilabili, in ragione della comune funzione risarcitoria, alle pensioni di guerra, e come tali non assoggettabili ad imposizione fiscale. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. - l'art. 34, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, nella parte in cui non estende l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva. - sulla differenza tra pensioni di guerra e pensioni privilegiate ordinarie comuni, S. n. 151/1981.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) nella parte in cui non estende l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 luglio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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