Corte costituzionale

Sentenza n. 387/1989

Corte cost., sent. 11 luglio 1989, n. 387

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
387/1989
Data di deposito
11 luglio 1989
Data di decisione
4 luglio 1989
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:387

Norme oggetto del giudizio

  • art. 34, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 13526

Le cd. pensioni militari tabellari non hanno carattere reddituale ma risarcitorio, in quanto la loro entita' non e' correlata al pregresso trattamento retributivo ma alla gravita' della menomazione sofferta nell'adempimento del servizio obbligatorio di leva; esse dunque non ricadono nell'ambito delle pensioni privilegiate ordinarie "comuni" - le quali presentano carattere reddituale - essendo invece assimilabili, in ragione della comune funzione risarcitoria, alle pensioni di guerra, e come tali non assoggettabili ad imposizione fiscale. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. - l'art. 34, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, nella parte in cui non estende l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva. - sulla differenza tra pensioni di guerra e pensioni privilegiate ordinarie comuni, S. n. 151/1981.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) nella parte in cui non estende l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 luglio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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