Corte costituzionale

Sentenza n. 372/1989

Corte cost., sent. 6 luglio 1989, n. 372

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
372/1989
Data di deposito
6 luglio 1989
Data di decisione
3 luglio 1989
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:372

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 6 del 2 gennaio 1989
  • art. 1, legge n. 6 del 2 gennaio 1989
  • art. 3, legge n. 6 del 2 gennaio 1989
  • art. 4, legge n. 6 del 2 gennaio 1989
  • art. 5, legge n. 6 del 2 gennaio 1989
  • art. 11, legge n. 6 del 2 gennaio 1989
  • art. 12, legge n. 6 del 2 gennaio 1989
  • art. 13, legge n. 6 del 2 gennaio 1989
  • art. 17, legge n. 6 del 2 gennaio 1989
  • art. 18, legge n. 6 del 2 gennaio 1989
  • art. 19, legge n. 6 del 2 gennaio 1989
  • art. 22, legge n. 6 del 2 gennaio 1989
  • art. 24, legge n. 6 del 2 gennaio 1989
  • art. 7, comma 2, legge n. 6 del 2 gennaio 1989
  • art. 7, comma 3, legge n. 6 del 2 gennaio 1989
  • art. 7, comma 6, legge n. 6 del 2 gennaio 1989
  • art. 7, comma 7, legge n. 6 del 2 gennaio 1989
  • art. 9, comma 1, legge n. 6 del 2 gennaio 1989
  • art. 9, comma 2, legge n. 6 del 2 gennaio 1989
  • art. 22, comma 5, legge n. 6 del 2 gennaio 1989
  • art. 22, comma 7, legge n. 6 del 2 gennaio 1989
  • art. 15, legge n. 6 del 2 gennaio 1989
  • art. 25, legge n. 6 del 2 gennaio 1989

Parametri

  • art. 117, Costituzione
  • art. 118, Costituzione
  • art. 8, n. 20, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 8, nn.20,29, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 8, n. 29, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972

Massime

Massima n. 13087

La generica doglianza, formulata nel ricorso in via principale, della lesione di competenze regionali operata da una legge statale nel suo complesso, che enuncia i "principi fondamentali" di una materia, non e' suscettibile di autonoma considerazione indipendentemente dall'esame dei contenuti delle singole disposizioni. - V. S. n. 195/1986.

Massima n. 13088

Le competenze spettanti alle Regioni ordinarie in materia di "turismo e industria alberghiera" non risultano compromesse dalla disciplina posta dalla legge n. 6 del 2 gennaio 1989, la quale attiene a interessi di rilievo nazionale, in quanto destinata - attraverso le forme ordinamentali proprie delle autonomie professionali (albi e collegi) - a regolare l'esercizio, non limitato territorialmente, della nuova professione liberale di guida alpina. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 17 della legge 2 gennaio 1989, n. 6). - S. n. 13/1961; 82/1970; 155/1985.

Massima n. 13089

Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale della legge 2 gennaio 1989, n. 6, proposte in via principale relativamente agli artt. 18, 19, 22 e 24, in quanto le censure o sono estranee al sindacato di costituzionalita' o del tutto carenti di motivazione.

Massima n. 13090

La legge n. 6 del 1989, recante ordinamento della professione di guida alpina, prevedendo l'affidamento dell'organizzazione dei corsi professionali (di abilitazione o di aggiornamento) agli stessi organi dell'ordinamento professionale rappresentati dai collegi delle guide ed escludendo, di contro, la partecipazione regionale (art. 9) o limitandola alla sola vigilanza (art. 7) o, al massimo, all'intesa con gli stessi collegi (art. 22), determina una indebita compressione delle attribuzioni riservate alle Regioni in materia di istruzione professionale. Per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi gli artt. 7, commi secondo, terzo, sesto e settimo; 9, commi primo e secondo; 22, commi quinto e settimo, della legge 2 gennaio 1989, n. 6. - V. S. nn. 216/1976; 89/1977; 165/1989.

Massima n. 13093

In assenza di una immediata e diretta operativita' della legge n. 6 del 1989 nei confronti della Provincia autonoma di Trento, e' inammissibile per difetto di interesse la questione prospettata dalla stessa Provincia nei confronti della legge nel suo insieme per lesione della competenza primaria in materia di "turismo e industria alberghiera" e di "addestramento e formazione professionale" di cui all'art. 8 n. 20 dello statuto speciale.

Massima n. 13094

L'art. 15 della legge n. 6 del 1989 nulla prevede in ordine a particolari vincoli od obblighi per i soggetti di autonomia speciale relativi alla istituzione degli organismi rappresentativi della categoria delle guide alpine

Massima n. 13523

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 25 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 in quanto la disposizione impugnata e' stata sostituita, nella sua interezza e con efficacia retroattiva, dall'art. 1 della legge 24 maggio 1989, n. 194.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i ricorsi;

1. dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 7, secondo, terzo, sesto e settimo comma; 9, primo e secondo comma; 22, quinto e settimo comma, della legge 2 gennaio 1989, n. 6, (Ordinamento della professione di guida alpina);

2. dichiara inammissibili: a) le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni Piemonte e Lombardia nonché dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dell'intera legge, in relazione agli artt. 117 e 118 Cost. e agli artt. 8, n. 20 e 29, e 16 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige (D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670); b) le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Piemonte nei confronti degli artt. 18, 19, 22 e 24 della stessa legge, in relazione agli artt. 117 e 118 Cost.; c) le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Lombardia nei confronti dell'art. 25 della stessa legge, in relazione agli artt. 8 n. 29 e 16 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige e agli artt. 117 e 118 Cost.;

3. dichiara non fondate: a) le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni Piemonte e Lombardia nei confronti degli artt. 1, 3, 4, 5, 11, 12, 13 e 17, della stessa legge in relazione agli artt. 117 e 118 Cost; b) la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dell'art. 15 della stessa legge in relazione agli artt. 8 n. 20 e 29 e 16 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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