Corte costituzionale

Sentenza n. 371/1989

Corte cost., sent. 6 luglio 1989, n. 371

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
371/1989
Data di deposito
6 luglio 1989
Data di decisione
3 luglio 1989
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:371

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, legge n. 155 del 23 aprile 1981
  • art. 1, legge n. 193 del 31 maggio 1984

Parametri

Massime

Massima n. 13086

L'aumento massimo di anzianita' contributiva attribuibile in caso di "prepensionamento" non puo' che essere uguale per l'uomo e per la donna, in quanto uguale e' per entrambi l'"eta' lavorativa" su cui incide la cessazione anticipata del rapporto di lavoro, mentre irrilevante e' la diversita' (peraltro adeguatamente giustificata) relativa all'"eta' pensionabile". Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 37 Cost. (assorbita la censura riferita all'art. 38) - il combinato disposto dagli artt. 16, l. 23 aprile 1981 n. 155, e 1, l. 31 maggio 1984 n. 193, nella parte in cui non riconosce alla lavoratrice del settore siderurgico, in caso di pensionamento anticipato al cinquantesimo anno di eta', di conseguire la medesima anzianita' contributiva fino a sessanta anni come per il lavoratore. - S. nn. 137/1986; 498/1988, 1108/1988, nonche'; sulla diversa eta' pensionabile del lavoratore rispetto alla lavoratrice, O.n. 703/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi, dichiara la illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), e 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193 (Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.A.), nella parte in cui non riconosce alla lavoratrice del settore siderurgico, in caso di pensionamento anticipato al compimento del cinquantesimo anno di età, di conseguire la medesima anzianità contributiva fino a sessanta anni come per il lavoratore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze