Corte costituzionale
Sentenza n. 371/1989
Corte cost., sent. 6 luglio 1989, n. 371
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 371/1989
- Data di deposito
- 6 luglio 1989
- Data di decisione
- 3 luglio 1989
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:371
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, legge n. 155 del 23 aprile 1981
- art. 1, legge n. 193 del 31 maggio 1984
Parametri
Massime
Massima n. 13086
L'aumento massimo di anzianita' contributiva attribuibile in caso di "prepensionamento" non puo' che essere uguale per l'uomo e per la donna, in quanto uguale e' per entrambi l'"eta' lavorativa" su cui incide la cessazione anticipata del rapporto di lavoro, mentre irrilevante e' la diversita' (peraltro adeguatamente giustificata) relativa all'"eta' pensionabile". Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 37 Cost. (assorbita la censura riferita all'art. 38) - il combinato disposto dagli artt. 16, l. 23 aprile 1981 n. 155, e 1, l. 31 maggio 1984 n. 193, nella parte in cui non riconosce alla lavoratrice del settore siderurgico, in caso di pensionamento anticipato al cinquantesimo anno di eta', di conseguire la medesima anzianita' contributiva fino a sessanta anni come per il lavoratore. - S. nn. 137/1986; 498/1988, 1108/1988, nonche'; sulla diversa eta' pensionabile del lavoratore rispetto alla lavoratrice, O.n. 703/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riunisce i giudizi, dichiara la illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), e 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193 (Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.A.), nella parte in cui non riconosce alla lavoratrice del settore siderurgico, in caso di pensionamento anticipato al compimento del cinquantesimo anno di età, di conseguire la medesima anzianità contributiva fino a sessanta anni come per il lavoratore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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