Corte costituzionale

Sentenza n. 346/1989

Corte cost., sent. 22 giugno 1989, n. 346

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
346/1989
Data di deposito
22 giugno 1989
Data di decisione
14 giugno 1989
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:346

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge n. 18 del 11 febbraio 1980
  • art. 2, comma 4, legge n. 118 del 30 marzo 1971

Parametri

Massime

Massima n. 13013

L'indennita' di accompagnamento, in quanto diretta a consentire ai soggetti non autosufficienti condizioni esistenziali compatibili con la dignita' della persona umana (artt. 2 e 38, comma primo, Cost.), costituisce una provvidenza specifica, funzionalmente diversa ed "aggiuntiva" rispetto alle prestazioni assistenziali connesse alle invalidita'; essa dunque non puo' essere negata per il fatto che, a determinare il richiesto stato di invalidita' civile assoluta, concorrano menomazioni - come la cecita' parziale - che danno diritto ad autonome prestazioni, in quanto contrasta con il principio di eguaglianza concedere o meno una prestazione assistenziale a soggetti che ne siano parimenti bisognevoli, a seconda che fruiscano o meno di provvidenze preordinate ad altri fini. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - il combinato disposto degli artt. 1, comma primo, L. 11 febbraio 1980 n. 18, e 2, comma quarto, L. 30 marzo 1971 n. 118, nella parte in cui esclude che ad integrare lo stato di totale inabilita' con diritto all'indennita' di accompagnamento possa concorrere, con altre minorazioni, la cecita' parziale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e 2, quarto comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili) nella parte in cui esclude che ad integrare lo stato di totale inabilità con diritto all'indennità di accompagnamento possa concorrere, con altre minorazioni, la cecità parziale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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