Corte costituzionale
Sentenza n. 338/1989
Corte cost., sent. 15 giugno 1989, n. 338
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 338/1989
- Data di deposito
- 15 giugno 1989
- Data di decisione
- 13 giugno 1989
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:338
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, decreto ministeriale del 13 settembre 1988
- art. 1, comma 2, decreto ministeriale del 13 settembre 1988
- art. 1, comma 3, decreto ministeriale del 13 settembre 1988
- art. 6, comma 6, decreto ministeriale del 13 settembre 1988
- art. 2, comma 2, decreto ministeriale del 13 settembre 1988
- art. 1, comma 4, decreto ministeriale del 13 settembre 1988
- art. 1, comma 5, decreto ministeriale del 13 settembre 1988
- art. 1, comma 6, decreto ministeriale del 13 settembre 1988
- art. 1, comma 7, decreto ministeriale del 13 settembre 1988
- art. 2, comma 1, decreto ministeriale del 13 settembre 1988
- art. 6, comma 2, decreto ministeriale del 13 settembre 1988
- art. 6, comma 3, decreto ministeriale del 13 settembre 1988
- art. 6, comma 4, decreto ministeriale del 13 settembre 1988
- art. 6, comma 5, decreto ministeriale del 13 settembre 1988
- art. 6, comma 7, decreto ministeriale del 13 settembre 1988
- art. 2, comma 3, decreto ministeriale del 13 settembre 1988
- art. 3, comma 1, decreto ministeriale del 13 settembre 1988
- art. 4, decreto ministeriale del 13 settembre 1988
- art. 3, comma 2, decreto ministeriale del 13 settembre 1988
- art. 3, comma 3, decreto ministeriale del 13 settembre 1988
- art. 5, decreto ministeriale del 13 settembre 1988
- art. 6, comma 8, decreto ministeriale del 13 settembre 1988
Parametri
- art. 8, n.1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n.10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- decreto legge n. 27 del 8 febbraio 1988
- legge n. 109 del 8 aprile 1988
- art. 2, comma 3, decreto legge n. 27 del 8 febbraio 1988
- art. 5, comma 4, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- art. 17, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- art. 10, legge n. 595 del 23 ottobre 1985
Massime
Massima n. 13005
Gli estremi di un conflitto di attribuzione tra Stato e Regione sussistono, non soltanto quando l'uno o l'altro dei soggetti contestino la spettanza di un determinato potere, ma anche quando la regione (o lo Stato) assuma che il corretto svolgimento delle proprie competenze risulta pregiudicato o turbato dall'illegittimo esercizio di un potere spettante allo Stato (o alla Regione). - cfr. S. nn. 110/1970, 211/1972, 191/1976, 129/1981, 152/1986, 731/1988.
Massima n. 13006
Non sussiste interesse a ricorrere delle regioni e province (ricorrenti) e sono, conseguentemente, inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione proposti per l'annullamento degli artt. 1, primo, secondo, e terzo co., 6, sesto co. del decreto del Ministro della Sanita' 13/9/1988, in quanto tali articoli, avendo riprodotto il contenuto normativo di alcune disposizioni del decreto legge n. 27/1988 (di cui il decreto ministeriale costituisce attuazione), sopravviverebbero, comunque, ad un eventuale loro annullamento, continuando ad aver vigore attraverso le disposizioni di legge (non impugnate).
Massima n. 13007
Le disposizioni di cui all'art. 1, commi quarto, quinto, sesto (salvo l'ultima proposizione) e settimo, del decreto del Ministro della Sanita' 13/9/1988, concernenti la previsione di programmi e provvedimenti regionali e provinciali da adottare in tema di ristrutturazione ospedaliera, incidono in materia attribuita (dall'art. 2, primo co., del d.l. n. 27 del 1988) alla competenza regionale e provinciale e si configurano, non quali manifestazioni ottative o di consiglio dello Stato alle regioni e province autonome, bensi' come vere e propie misure di indirizzo e coordinamento, sprovviste, tuttavia, dei requisiti di forma e di sostanza richiesti per gli atti governativi di esercizio di questa funzione; requisiti consistenti sia nell'adozione dell'atto con deliberazione del Consiglio dei Ministri o, solo su delega di quest'ultimo, con decreto ministeriale, e sia nel fondamento di legge volto a delimitarne, sia pure nelle linee essenziali, il contenuto. Non spetta, pertanto, allo Stato la loro adozione con il suindicato decreto ministeriale e vanno, conseguentemente, annullate le disposizioni contenute negli artt. 1, commi quarto, quinto, sesto e settimo e 2, primo e secondo comma. - S. nn. 94 e 165/1985; 304 e 433/1987 (in tema di ripartizione delle materie fra Stato e regioni). - S. nn. 111/1975, 150/1982; 340/1983; 245/1984; 304/1987; 177 e 610/1988; 242/1989 (in tema di condizioni per il legittimo esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento).
Massima n. 13008
Poiche' il potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni (o delle province autonome), comportando il superamento della separazione costituzionale delle competenze fra Stato e regioni, e' da ritenere evento eccezionale ammesso solamente in presenza di un evidente pericolo di grave pregiudizio ad interessi unitari dovuto alla persistente inerzia regionale, le ipotesi in cui esso puo' essere esercitato e le modalita' di esercizio debbono essere previste da un atto fornito di valore di legge, che le determini in via generale (come nell'art. 5, quarto co., legge n. 833 del 1978) o caso per caso. Non puo' essere consentito, pertanto, che un atto (non legislativo), quale il decreto del Ministro della Sanita' 13/9/1988, estenda il potere sostitutivo dello stesso Ministro della Sanita' ad altre ipotesi oltre quelle contemplate dal d.l. n. 27 del 1988 e, in particolare, alle ipotesi di "applicazione non conforme alle norme (dello stesso decreto)" e all'eventualita' di inadempimento da parte delle regioni e delle province autonome delle prescrizioni relative alle disattivazioni e alle riconversioni dei presidi ospedalieri. Vanno, conseguentemente, annullate le disposizioni di cui all'art. 1, secondo comma per l'inciso "o in caso di applicazione non conforme alle norme di cui al presente decreto" e sesto co. per l'ultima proposizione, e all'art. 2, terzo co. per le ultime due proposizioni, del citato decreto del Ministro della Sanita'. - cfr. S. n. 177/1988.
Massima n. 13009
Spetta allo Stato, con il decreto del Ministro della Sanita' 13/9/1988, determinare gli standards del personale ospedaliero in relazione alla globalita' delle attivita' assistenziali erogate dai presidi ospedalieri o da istituzioni di cura similari, non essendovi distinzione tra assistenza nell'ambito ospedaliero e assistenza sostitutiva di questa o con funzione equivalente, svolta, in particolare, nelle fasi di "preospedalizzazione" e di "dimissione protetta".
Massima n. 13010
Spetta allo Stato, con il decreto del Ministro della Sanita' 13/9/1988, prevedere moduli organizzativi tipo per la determinazione degli standars del personale ospedaliero, in quanto detti moduli assolvono alla funzione di fissare dei criteri di proporzionalita' tra il personale e le attivita' ospedaliere, da un lato, e i posti letto dall'altro e non vincolano, come tali, le scelte programmatorie spettanti alle regioni in materia di organizzazione delle unita' operative.
Massima n. 13011
Nell'ambito di una legislazione volta alla razionalizzazione e al contenimento della spesa sanitaria, non puo' apparire esorbitante dai limiti posti dall'art. 1 del d.l. n. 27 del 1988 alla competenza ministeriale che gli standards del personale ospedaliero siano diretti ad operare con riferimento non solamente ai presidi ospedalieri, ma a tutti gli enti la cui attivita' incide sulla spesa sanitaria statale (istituti di ricovero o cura a carattere scientifico, universita', istituti enti ed ospedali convenzionati).
Massima n. 13012
Spetta allo Stato, con il decreto del Ministro della Sanita' 13/9/1988, stabilire che le regioni e le province autonome siano tenute, nei confronti del Ministro della Sanita', ad adempiere doveri di informazione e di relazione sullo stato di attuazione della disciplina concernente la ristrutturazione ospedaliera e la determinazione degli standards ospedalieri; doveri che non sono lesivi di competenza alcuna delle regioni e delle province ma si configurano, anzi, quale modo di una "leale cooperazione" tra gli enti suddetti e lo Stato. - S. nn. 359/1985, 153, 177 e 294/1986; 201/1987; 730/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
1) dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione sollevati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, e dalle Regioni della Toscana e dell'Umbria nei confronti dell'art. 1, commi primo, secondo, salvo l'inciso "o in caso di applicazione non conforme alle norme di cui al presente decreto" e terzo, nonché dell'art. 6, comma sesto, del decreto del Ministro della Sanità 13 settembre 1988 (Determinazione degli standards del personale ospedaliero), in attuazione del decreto legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 1988, n. 109 (Misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria);
2) dichiara che non spetta allo Stato adottare con il decreto del Ministro della Sanità sopra indicato le disposizioni contenute nell'art. 1, comma secondo, limitatamente all'inciso "o in caso di applicazione non conforme alle norme di cui al presente decreto", nonché commi quarto, quinto, sesto e settimo; nell'art. 2, commi primo, secondo e terzo, limitatamente agli ultimi due periodi; nell'art. 6, commi secondo, terzo, quarto, quinto e settimo; e, conseguentemente, annulla le suddette disposizioni;
3) dichiara che spetta allo Stato adottare con il decreto del Ministro della Sanità sopra indicato le disposizioni contenute nell'art. 2, comma terzo, limitatamente al primo periodo; negli artt. 3, 4, 5 e 6, commi primo e ottavo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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