Corte costituzionale

Sentenza n. 323/1989

Corte cost., sent. 6 giugno 1989, n. 323

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
323/1989
Data di deposito
6 giugno 1989
Data di decisione
18 maggio 1989
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:323

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 84 del 26 marzo 1983

Parametri

Massime

Massima n. 11869

La valutazione della rilevanza della questione deve essere compiuta, da parte del giudice rimettente, allo stato degli atti; delibando cioe', con idoenea e sufficiente motivazione, le questioni pregiudiziali e preliminari per giungere alla conclusione che il giudizio non possa prevedibilmente essere deciso indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale.

Massima n. 12186

La legge che abroghi o modifichi un trattato internazionale reso esecutivo con legge ordinaria - nella specie, la legge n. 84 del 26 marzo 1983, che ha sospeso, espressamente, l'esecuzione di talune clausole della convenzione di Varsavia (del 12-10-1929) concernenti i limiti di responsabilita' del vettore aereo - non contrasta con l'art. 10 della Costituzione per violazione della norma generale "pacta sunt servanda", poiche' dall'ambito di operativita' di tale articolo sono escluse le norme internazionali pattizie, ancorche' generali, che assumono nell'ordinamento la medesima posizione della legge ordinaria che ha dato loro esecuzione, e che possono, quindi, essere abrogate o modificate da leggi successive. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale della legge 26.3.1983, n. 84). - cfr. S. nn. 153/1987; 96/1982; 188/1980; 48/1979; 104/1969; 32/1960.

Massima n. 12190

Con riguardo alla limitazione della responsabilita' del vettore aereo per trasporto di merci, risultante dalla legge n. 83 del 1984, ne' si pone un problema di disparita' di trattamento di utenti del medesimo servizio, quando, in particolare, si pongano al confronto situazioni non omogenee (utente italiano e utente straniero, ovvero controversia giudicata da un giudice italiano e da un giudice di altro paese), ne' sono oltrepassati i limiti della ragionevolezza, considerato che il legislatore si e' uniformato in materia ai valori previsti dai Protocolli di Montreal (del 25.9.1975), ratificati dall'Italia, che ha inteso dare agli stessi applicazione, con la legge denunciata, prima ancora della loro entrata in vigore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale della legge 26.3.1983, n. 84). - V. S. n. 132/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 26 marzo 1983 n. 84 (Sostituzione del franco oro Poincaré, adottato dalla Convenzione di Varsavia del 1929 sulla disciplina del trasporto aereo internazionale e dal Protocollo di modifica dell'Aja del 28 settembre 1955, con i diritti speciali di prelievo del Fondo monetario internazionale), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 10 della Costituzione dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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