Corte costituzionale
Sentenza n. 323/1989
Corte cost., sent. 6 giugno 1989, n. 323
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 323/1989
- Data di deposito
- 6 giugno 1989
- Data di decisione
- 18 maggio 1989
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:323
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 84 del 26 marzo 1983
Parametri
Massime
Massima n. 11869
La valutazione della rilevanza della questione deve essere compiuta, da parte del giudice rimettente, allo stato degli atti; delibando cioe', con idoenea e sufficiente motivazione, le questioni pregiudiziali e preliminari per giungere alla conclusione che il giudizio non possa prevedibilmente essere deciso indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale.
Massima n. 12186
La legge che abroghi o modifichi un trattato internazionale reso esecutivo con legge ordinaria - nella specie, la legge n. 84 del 26 marzo 1983, che ha sospeso, espressamente, l'esecuzione di talune clausole della convenzione di Varsavia (del 12-10-1929) concernenti i limiti di responsabilita' del vettore aereo - non contrasta con l'art. 10 della Costituzione per violazione della norma generale "pacta sunt servanda", poiche' dall'ambito di operativita' di tale articolo sono escluse le norme internazionali pattizie, ancorche' generali, che assumono nell'ordinamento la medesima posizione della legge ordinaria che ha dato loro esecuzione, e che possono, quindi, essere abrogate o modificate da leggi successive. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale della legge 26.3.1983, n. 84). - cfr. S. nn. 153/1987; 96/1982; 188/1980; 48/1979; 104/1969; 32/1960.
Massima n. 12190
Con riguardo alla limitazione della responsabilita' del vettore aereo per trasporto di merci, risultante dalla legge n. 83 del 1984, ne' si pone un problema di disparita' di trattamento di utenti del medesimo servizio, quando, in particolare, si pongano al confronto situazioni non omogenee (utente italiano e utente straniero, ovvero controversia giudicata da un giudice italiano e da un giudice di altro paese), ne' sono oltrepassati i limiti della ragionevolezza, considerato che il legislatore si e' uniformato in materia ai valori previsti dai Protocolli di Montreal (del 25.9.1975), ratificati dall'Italia, che ha inteso dare agli stessi applicazione, con la legge denunciata, prima ancora della loro entrata in vigore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale della legge 26.3.1983, n. 84). - V. S. n. 132/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 26 marzo 1983 n. 84 (Sostituzione del franco oro Poincaré, adottato dalla Convenzione di Varsavia del 1929 sulla disciplina del trasporto aereo internazionale e dal Protocollo di modifica dell'Aja del 28 settembre 1955, con i diritti speciali di prelievo del Fondo monetario internazionale), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 10 della Costituzione dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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