Corte costituzionale
Sentenza n. 307/1989
Corte cost., sent. 26 maggio 1989, n. 307
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 307/1989
- Data di deposito
- 26 maggio 1989
- Data di decisione
- 18 maggio 1989
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:307
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 8, legge n. 56 del 29 maggio 1987
- art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 1432 del 31 dicembre 1971
Parametri
Massime
Massima n. 12014
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI E VOLONTARI. Nella particolare ipotesi - astrattamente contemplata dalla norma impugnata, e quindi non riducibile a questione di mero fatto - in cui la contribuzione obbligatoria sia di per se' sufficiente ai fini del diritto a pensione ed il computo della contribuzione volontaria, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, comporti una pensione inferiore a quella determinata in base alla sola contribuzione obbligatoria, sussiste il denunciato contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. in quanto trattasi di risultato irragionevole che frustra la precipua finalita' della contribuzione volontaria di salvaguardia di contenuti economici della retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro (Illegittimita' costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui non prevede, nella predetta ipotesi, che la pensione liquidata non possa comunque essere inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell'eta' pensionabile sulla base della sola contribuzione obbligatoria).
Massima n. 12015
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI E VOLONTARI. Il mancato computo dei contributi volontari ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia non ne comporta il rimborso, sia perche' si tratta di ipotesi non omogenea rispetto a quelle nelle quali esso e' normativamente previsto, sia perche' essi sono potenzialmente utilizzabili ai fini del conseguimento della pensione di invalidita' e non e' costituzionalmente imposta la corrispondenza tra prestazioni e contributi versati. (Infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., di questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n.1432).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la illegittimità costituzionale dell'ottavo comma dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), nella parte in cui non prevede che, in caso di prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da parte del lavoratore dipendente che abbia già conseguito in costanza di rapporto di lavoro la prescritta anzianità assicurativa e contributiva, la pensione liquidata non possa comunque essere inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile sulla base della sola contribuzione obbligatoria;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione dal Pretore di Torino con ordinanza del 6 luglio 1988 (r.o. n. 685/1988).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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