Corte costituzionale

Sentenza n. 307/1989

Corte cost., sent. 26 maggio 1989, n. 307

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
307/1989
Data di deposito
26 maggio 1989
Data di decisione
18 maggio 1989
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:307

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 8, legge n. 56 del 29 maggio 1987
  • art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 1432 del 31 dicembre 1971

Parametri

Massime

Massima n. 12014

PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI E VOLONTARI. Nella particolare ipotesi - astrattamente contemplata dalla norma impugnata, e quindi non riducibile a questione di mero fatto - in cui la contribuzione obbligatoria sia di per se' sufficiente ai fini del diritto a pensione ed il computo della contribuzione volontaria, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, comporti una pensione inferiore a quella determinata in base alla sola contribuzione obbligatoria, sussiste il denunciato contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. in quanto trattasi di risultato irragionevole che frustra la precipua finalita' della contribuzione volontaria di salvaguardia di contenuti economici della retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro (Illegittimita' costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui non prevede, nella predetta ipotesi, che la pensione liquidata non possa comunque essere inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell'eta' pensionabile sulla base della sola contribuzione obbligatoria).

Massima n. 12015

PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI E VOLONTARI. Il mancato computo dei contributi volontari ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia non ne comporta il rimborso, sia perche' si tratta di ipotesi non omogenea rispetto a quelle nelle quali esso e' normativamente previsto, sia perche' essi sono potenzialmente utilizzabili ai fini del conseguimento della pensione di invalidita' e non e' costituzionalmente imposta la corrispondenza tra prestazioni e contributi versati. (Infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., di questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n.1432).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la illegittimità costituzionale dell'ottavo comma dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), nella parte in cui non prevede che, in caso di prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da parte del lavoratore dipendente che abbia già conseguito in costanza di rapporto di lavoro la prescritta anzianità assicurativa e contributiva, la pensione liquidata non possa comunque essere inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile sulla base della sola contribuzione obbligatoria;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione dal Pretore di Torino con ordinanza del 6 luglio 1988 (r.o. n. 685/1988).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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