Corte costituzionale

Sentenza n. 255/1989

Corte cost., sent. 18 maggio 1989, n. 255

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
255/1989
Data di deposito
18 maggio 1989
Data di decisione
16 maggio 1989
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:255

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, comma 4, legge n. 482 del 2 aprile 1968
  • art. 10, comma 1, legge n. 482 del 2 aprile 1968

Parametri

Massime

Massima n. 13000

Il combinato disposto degli artt. 10, comma primo e 16, comma quarto della Legge n. 482 del 1968, pur interpretato, alla stregua di consolidata giurisprudenza, nel senso che il rapporto di lavoro, in caso di avviamento obbligatorio di invalidi civili e assimilati, non si costituisce per diretto effetto del relativo provvedimento amministrativo, bensi' in forza del susseguente contratto, cos da essere compatibile con la stipulazione del patto di prova, non viola gli artt. 2, 3, secondo comma e 4 Cost., in quanto, potendo l'invalido sottrarsi a tale stipulazione in presenza di giustificati motivi, dovendo l'esperimento della prova riguardare mansioni compatibili con lo stato di invalidita' e l'eventuale recesso del datore di lavoro avere adeguata motivazione ed essendo, comunque, possibile il sindacato giurisdizionale sulle modalita' e sull'esito di detto esperimento, risulta sufficientemente garantito l'adempimento da parte dello stesso datore di lavoro del dovere di solidarieta' che gli incombe e correlativamente tutelato, per l'invalido, nella giusta considerazione del suo stato di minorazione, il diritto individuale e sociale al lavoro, senza alcuna discriminazione in suo dano e senza frustrazione degli scopi protettivi della norma suddetta e delle altre in materia di avviamento obbligatorio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10, comma primo, e 16, comma quarto, della Legge 2 aprile 1968, n. 482, in riferimento agli artt. 2, 3, comma secondo, e 4 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i ricorsi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo comma, e 16, quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni pubbliche e le aziende private), in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, e 4 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Bologna con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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