Corte costituzionale
Sentenza n. 255/1989
Corte cost., sent. 18 maggio 1989, n. 255
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 255/1989
- Data di deposito
- 18 maggio 1989
- Data di decisione
- 16 maggio 1989
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:255
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, comma 4, legge n. 482 del 2 aprile 1968
- art. 10, comma 1, legge n. 482 del 2 aprile 1968
Parametri
Massime
Massima n. 13000
Il combinato disposto degli artt. 10, comma primo e 16, comma quarto della Legge n. 482 del 1968, pur interpretato, alla stregua di consolidata giurisprudenza, nel senso che il rapporto di lavoro, in caso di avviamento obbligatorio di invalidi civili e assimilati, non si costituisce per diretto effetto del relativo provvedimento amministrativo, bensi' in forza del susseguente contratto, cos da essere compatibile con la stipulazione del patto di prova, non viola gli artt. 2, 3, secondo comma e 4 Cost., in quanto, potendo l'invalido sottrarsi a tale stipulazione in presenza di giustificati motivi, dovendo l'esperimento della prova riguardare mansioni compatibili con lo stato di invalidita' e l'eventuale recesso del datore di lavoro avere adeguata motivazione ed essendo, comunque, possibile il sindacato giurisdizionale sulle modalita' e sull'esito di detto esperimento, risulta sufficientemente garantito l'adempimento da parte dello stesso datore di lavoro del dovere di solidarieta' che gli incombe e correlativamente tutelato, per l'invalido, nella giusta considerazione del suo stato di minorazione, il diritto individuale e sociale al lavoro, senza alcuna discriminazione in suo dano e senza frustrazione degli scopi protettivi della norma suddetta e delle altre in materia di avviamento obbligatorio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10, comma primo, e 16, comma quarto, della Legge 2 aprile 1968, n. 482, in riferimento agli artt. 2, 3, comma secondo, e 4 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i ricorsi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo comma, e 16, quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni pubbliche e le aziende private), in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, e 4 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Bologna con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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