Corte costituzionale
Sentenza n. 252/1989
Corte cost., sent. 18 maggio 1989, n. 252
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 252/1989
- Data di deposito
- 18 maggio 1989
- Data di decisione
- 16 maggio 1989
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:252
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 12892
Il diritto all'abitazione tende ad essere realizzato in proporzione delle risorse della collettivita': solo il legislatore, rapportando disponiblita' ed interessi nonche` mezzi ai fini, puo' costruire fattispecie giustiziabili espressive di tali diritti fondamentali. Sarebbe contrario alla ratio legis consentire la successione nella locazione di parenti od affini del conduttore ove questi receda dal contratto o volontariamente abbandoni l'immobile. Il diritto del locatore verrebbe compresso da comportamenti non necessitati quando non arbitrari del conduttore, inoltre la creazione di nuove situazioni soggettive, quali quelle auspicate dal giudice a quo indurrebbe un'anomala circolazione delle abitazioni, ulteriormente riducendo l'offerta di alloggi in locazione. Ne` puo' chiedersi alla Corte l'addizione di una quarta fattispecie alle previsioni della norma impugnata, posto che la precedente sent. n. 404 del 1988 si e` limitata ad inserire altre figure nell'elenco dei successibili. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. - dell'art. 6, primo comma, L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui non prevede la successione nel contratto dei parenti ed affini del conduttore, con lui abitualmente conviventi, nell'ipotesi di abbandono dell'immobile o di recesso dal contratto da parte di quest'ultimo). - cfr. S.nn. 1028/1988; 252/1983.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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