Corte costituzionale

Sentenza n. 252/1989

Corte cost., sent. 18 maggio 1989, n. 252

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
252/1989
Data di deposito
18 maggio 1989
Data di decisione
16 maggio 1989
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:252

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 12892

Il diritto all'abitazione tende ad essere realizzato in proporzione delle risorse della collettivita': solo il legislatore, rapportando disponiblita' ed interessi nonche` mezzi ai fini, puo' costruire fattispecie giustiziabili espressive di tali diritti fondamentali. Sarebbe contrario alla ratio legis consentire la successione nella locazione di parenti od affini del conduttore ove questi receda dal contratto o volontariamente abbandoni l'immobile. Il diritto del locatore verrebbe compresso da comportamenti non necessitati quando non arbitrari del conduttore, inoltre la creazione di nuove situazioni soggettive, quali quelle auspicate dal giudice a quo indurrebbe un'anomala circolazione delle abitazioni, ulteriormente riducendo l'offerta di alloggi in locazione. Ne` puo' chiedersi alla Corte l'addizione di una quarta fattispecie alle previsioni della norma impugnata, posto che la precedente sent. n. 404 del 1988 si e` limitata ad inserire altre figure nell'elenco dei successibili. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. - dell'art. 6, primo comma, L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui non prevede la successione nel contratto dei parenti ed affini del conduttore, con lui abitualmente conviventi, nell'ipotesi di abbandono dell'immobile o di recesso dal contratto da parte di quest'ultimo). - cfr. S.nn. 1028/1988; 252/1983.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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