Corte costituzionale

Sentenza n. 251/1989

Corte cost., sent. 18 maggio 1989, n. 251

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
251/1989
Data di deposito
18 maggio 1989
Data di decisione
16 maggio 1989
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:251

Norme oggetto del giudizio

  • art. 26, regio decreto n. 642 del 17 agosto 1907
  • art. 44, comma 1, regio decreto n. 1054 del 26 giugno 1924
  • art. 8, comma 1, legge n. 1034 del 6 dicembre 1971
  • art. 44, regio decreto n. 1054 del 26 giugno 1924

Parametri

Massime

Massima n. 12869

Esorbita dalla competenza della Corte costituzionale, trattandosi di atti privi di forza di legge, il sindacato di disposizioni contenute in un decreto del Governo che sia qualificato, sia pure indirettamente, come "regolamento" dalla legge in base alla quale il decreto stesso viene emanato - nella specie il R.D. 17 agosto 1907 n. 642, emanato sulla base dell'art. 16, primo comma, L. 7 marzo 1907 n. 62 - senza che tale natura regolamentare sia da altri elementi contraddetta. Deve essere pertanto dichiarata l'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 26, R.D. 17 agosto 1907 n. 642. - cfr. S.n. 118/1968.

Massima n. 12870

La giurisdizione generale di legittimita' del giudice amministrativo - diversamente dalla giurisdizione esclusiva, che determina uno spostamento della tutela dei diritti soggettivi dal giudice ordinario a quello amministrativo - concerne sempre la tutela degli interessi legittimi, anche quando nell'esercizio di essa sia necessario decidere in via incidentale questioni attinenti a diritti soggettivi. La risoluzione della controversia principale non e' diretta ad assicurare la tutela di questi ultimi che, essendo conosciuti dal giudice ammnistrativo solo in via pregiudiziale ed incidentale e quindi senza dar luogo a giudicato, vengono in via principale pur sempre tutelati, con forza di giudicato, dinanzi al giudice ordinario. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44, primo comma, R.D. 26 giugno 1924 n. 1054, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della violazione dei principi di ragionevolezza e di parita' di trattamento ivi sanciti, impedendo la norma impugnata che il giudice amministrativo, allorche' si trovi a decidere questioni pregiudiziali di competenza del giudice ordinario, possa esperire i normali mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, sicche' la medesima questione giuridica, definibile in modo organico e compiuto dinanzi al giudice ordinario adito in via principale, troverebbe invece ostacoli processuali insuperabili dinanzi al giudice amministratvo chiamato a deciderla in via incidentale).

Massima n. 12871

L'estensione di tutti o di qualcuno dei mezzi probatori, previsti dal codice di procedura civile per la tutela dei diritti soggettivi, al processo amministrativo, quando questo riguardi interessi legittimi, spetta al discrezionale potere del legislatore, data l'impossibilita' di un automatico trapianto, nel processo amministrativo di legittimita', del sistema probatorio proprio del processo civile, in quanto la sussistenza di quelle limitazioni peculiari del processo civile comunque richiederebbe un'operazione di adattamento che non potrebbe certo conseguire alla pronuncia additiva di questa Corte, come auspicato dal giudice 'a quo', bensi' ad una articolata disciplina legislativa. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44, primo comma, R.D. 26 giugno 1924 n. 1054, in relazione all'art. 8, primo comma, L. 6 dicembre 1971 n. 1034, sollevata in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, Cost., sotto il duplice profilo della effettivita' della tutela giurisdizionale assicurata a chiunque agisce in giudizio e della 'par condicio' delle parti in causa, implicando la limitatezza degli attuali mezzi di prova l'acquisizione di elementi provenienti da una sola delle parti).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, primo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato) in relazione all'art. 8, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) sollevata, in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, con l'anzidetta ordinanza;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, in relazione all'art. 8, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con la medesima anzidetta ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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