Corte costituzionale

Sentenza n. 241/1989

Corte cost., sent. 26 aprile 1989, n. 241

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
241/1989
Data di deposito
26 aprile 1989
Data di decisione
13 aprile 1989
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:241

Norme oggetto del giudizio

  • art. 35, lett.a, legge n. 457 del 5 agosto 1978
  • art. 22, comma 2, legge n. 67 del 11 marzo 1988

Parametri

Massime

Massima n. 12233

EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA. La norma, che pone a carico di una categoria oneri di una contribuzione intesa a costituire benefici anche per altre categorie non assoggettate ad analogo prelievo, puo' ritenersi, per le sue connotazioni contingenti, sorretta da elementi da cui trarre sufficienti indizi di ragionevolezza a causa della temporaneita' e particolarita' che l'hanno determinata, purche' sia pur sempre riconducibile alla realizzazione di beni (il patrimonio abitativo) il cui valore globalmente inteso appare di fondamentale importanza per la vita dell'individuo nelle aggregazioni sociali. (Non fondatezza, in riferimento agli artt.3 e 53 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35, lett.a), l.5 agosto 1978 n.457, nella parte in cui pone a carico dei soli lavoratori dipendenti gli oneri di una contribuzione - contributo Ges.ca.l. - intesa a costituire benefici (costruzioni di abitazioni) anche per i lavoratori autonomi non assoggettati ad alcun prelievo).

Massima n. 12234

EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. Resta inciso, con evidente incoerenza ed innegabile ripercussione discriminatoria ex art.3 Cost., l'intero meccanismo contributivo del prelievo a carico dei lavoratori dipendenti - contributo c.d. Ges.ca.l. - quando i proventi tutti non vengano destinati per la costruzione di abitazioni in favore della categoria di lavoratori assoggettata al prelievo. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art.3 Cost., l'art.22, secondo comma, l. 11 marzo 1988 n.67, nella parte in cui non assegna all'edilizia residenziale pubblica, per la costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti, l'intero gettito - e non le sole quote residue - dei contributi dovuti ai sensi del primo comma, lettere b) e c) dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n.60.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, secondo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988) nella parte in cui non assegna all'edilizia residenziale pubblica, per la costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti, l'intero gettito - e non le sole quote residue - dei contributi dovuti ai sensi del primo comma, lettere b) e c) dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, lett. a) della legge 5 aprile 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) sollevata, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dai Pretori di La Spezia e di Bologna, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze