Corte costituzionale
Sentenza n. 234/1989
Corte cost., sent. 21 aprile 1989, n. 234
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 234/1989
- Data di deposito
- 21 aprile 1989
- Data di decisione
- 13 aprile 1989
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:234
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, n.1, legge n. 140 del 15 aprile 1985
- art. 1, legge n. 250 del 18 marzo 1968
- art. 11, decreto luogotenenziale n. 137 del 4 marzo 1948
- art. 2, legge n. 93 del 23 febbraio 1952
Parametri
Massime
Massima n. 12024
PENSIONI - DIRIGENTI - BENEFICI COMBATTENTISTICI. L'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 che esclude dal beneficio disposto in favore degli ex combattenti (maggiorazione del trattamento pensionistico nella misura di i`. 30.000 mensili) coloro che abbiano riportato sanzioni disciplinari per aver aderito alla sedicente repubblica sociale italiana, non urta contro il principio di solidarieta' di cui agli artt. 2 e 38 Cost., presupponendo tale principio, in materia previdenziale, uno stato di bisogno, insussistente nell'ipotesi del beneficio sopra citato. Tale beneficio risponde piuttosto ad una funzione di riconoscimento di benemerenze acquistate verso lo Stato, il che non puo' esser rivendicato dagli ufficiali che, pur avendo prestato onorevole servizio nei reparti operanti nell'esercito italiano, abbiano, dopo l'armistizio, aderito ad una formazione politico-militare ribelle al potere legittimo dello Stato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 (Norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale), ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dell'art. 2 di tale legge e dell'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze