Corte costituzionale
Sentenza n. 232/1989
Corte cost., sent. 21 aprile 1989, n. 232
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 232/1989
- Data di deposito
- 21 aprile 1989
- Data di decisione
- 13 aprile 1989
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:232
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 1203 del 4 ottobre 1957
- art. 2, legge n. 1203 del 4 ottobre 1957
Parametri
Massime
Massima n. 12711
Compete alla Corte costituzionale verificare, attraverso il controllo di costituzionalita' della legge di esecuzione, se una qualsiasi norma del Trattato CEE, cosi' come essa e' interpretata ed applicata dalle istituzioni e dagli organi comunitari, non sia in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale italiano - e, in ispecie, col principio fondamentale e supremo enunciato, dall'art. 24 Cost., con riguardo al diritto alla tutela giurisdizionale - o non attenti ai diritti inalienabili della persona umana. - cfr. S. nn. 183/1973 e 170/1984 (sulla sindacabilita' delle norme del Trattato CEE) - S. 18/1982 (sul carattere di principio fondamentale del diritto garantito dall'art. 24 Cost.).
Massima n. 12712
Difetta di rilevanza - e come tale e' inammissibile - la questione di legittimita' costituzionale che investe, attraverso la denuncia delle relative disposizioni della legge di esecuzione, l 'art. 177 del Trattato CEE, nella parte in cui - secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia - consente a quest'ultima di limitare l'efficacia 'ex tunc' di una propria pronuncia incidentale dichiarativa dell'invalidita' di un regolamento comunitario, escludendo da tale efficacia gli atti oggetto del giudizio principale, che ha provocato la pronuncia incidentale. Invero una eventuale dichiarazione di incostituzionalita' della norma denunciata non potrebbe trovare applicazione nel giudizio 'a quo', in relazione a una controversia, che non e' essa stessa causa dell'accertamento d' invalidita', da parte della Corte di Giustizia, del regolamento comunitario contestato (relativo agli importi compensativi monetari da applicarsi all'esportazione di glucosio in polvere), in quanto tale accertamento e' avvenuto ancor prima dell'instaurazione della stessa controversia, la quale ha solamente provocato la pronuncia con cui la Corte di Giustizia ha constatato la gia' intervenuta declaratoria di invalidita' di detto regolamento. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 14.10.1957, n. 1203, nella parte in cui hanno dato esecuzione all'art. 177 del Trattato di Roma).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 14 ottobre 1957 n. 1203, nella parte in cui hanno dato esecuzione all'art 177 del Trattato di Roma, sollevata dal Tribunale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe indicata, in riferimento agli artt. 23, 24 e 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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