Corte costituzionale

Sentenza n. 232/1989

Corte cost., sent. 21 aprile 1989, n. 232

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
232/1989
Data di deposito
21 aprile 1989
Data di decisione
13 aprile 1989
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:232

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 1203 del 4 ottobre 1957
  • art. 2, legge n. 1203 del 4 ottobre 1957

Parametri

Massime

Massima n. 12711

Compete alla Corte costituzionale verificare, attraverso il controllo di costituzionalita' della legge di esecuzione, se una qualsiasi norma del Trattato CEE, cosi' come essa e' interpretata ed applicata dalle istituzioni e dagli organi comunitari, non sia in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale italiano - e, in ispecie, col principio fondamentale e supremo enunciato, dall'art. 24 Cost., con riguardo al diritto alla tutela giurisdizionale - o non attenti ai diritti inalienabili della persona umana. - cfr. S. nn. 183/1973 e 170/1984 (sulla sindacabilita' delle norme del Trattato CEE) - S. 18/1982 (sul carattere di principio fondamentale del diritto garantito dall'art. 24 Cost.).

Massima n. 12712

Difetta di rilevanza - e come tale e' inammissibile - la questione di legittimita' costituzionale che investe, attraverso la denuncia delle relative disposizioni della legge di esecuzione, l 'art. 177 del Trattato CEE, nella parte in cui - secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia - consente a quest'ultima di limitare l'efficacia 'ex tunc' di una propria pronuncia incidentale dichiarativa dell'invalidita' di un regolamento comunitario, escludendo da tale efficacia gli atti oggetto del giudizio principale, che ha provocato la pronuncia incidentale. Invero una eventuale dichiarazione di incostituzionalita' della norma denunciata non potrebbe trovare applicazione nel giudizio 'a quo', in relazione a una controversia, che non e' essa stessa causa dell'accertamento d' invalidita', da parte della Corte di Giustizia, del regolamento comunitario contestato (relativo agli importi compensativi monetari da applicarsi all'esportazione di glucosio in polvere), in quanto tale accertamento e' avvenuto ancor prima dell'instaurazione della stessa controversia, la quale ha solamente provocato la pronuncia con cui la Corte di Giustizia ha constatato la gia' intervenuta declaratoria di invalidita' di detto regolamento. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 14.10.1957, n. 1203, nella parte in cui hanno dato esecuzione all'art. 177 del Trattato di Roma).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 14 ottobre 1957 n. 1203, nella parte in cui hanno dato esecuzione all'art 177 del Trattato di Roma, sollevata dal Tribunale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe indicata, in riferimento agli artt. 23, 24 e 41 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze