Corte costituzionale
Sentenza n. 204/1989
Corte cost., sent. 20 aprile 1989, n. 204
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 204/1989
- Data di deposito
- 20 aprile 1989
- Data di decisione
- 12 aprile 1989
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:204
Norme oggetto del giudizio
- art. 59, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 54, comma 3, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 55, comma 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 36, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 13360
Va riconosciuta la legittimazione a sollevare questione incidentale di legittimita' costituzionale al giudice delegato al fallimento in sede di esame di dichiarazione tardiva di crediti, ex art. 101 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto non difetta il potere di decidere qualora il giudice ne abbia subordinato l'esercizio alla pronuncia sulla questione di legittimita' sollevata.
Massima n. 13361
Il princi'pio costituzionale di eguaglianza tollera disparita' di trattamento se giustificate dall'attuazione di un valore costituzionale; pertanto, la regola della "par condicio creditorum", alla quale e' ispirato il procedimento fallimentare, anche a ravvisarne il fondamento nel suddetto principio di eguaglianza, non puo' precludere, per i crediti da lavoro, la rivalutazione per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, esclusa, per la generalita' dei crediti, dall'art. 59 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto la rivalutazione costituisce strumento destinato ad assicurare l'effettivita' della garanzia apprestata dall'art. 36 Cost., mentre la sua esclusione determina ingiustificata disparita' di trattamento tra portatori di crediti da lavoro nel fallimento e portatori di detti crediti fatti valere in altri procedimenti. La rivalutazione dei crediti da lavoro nel fallimento non puo' tuttavia aver luogo senza limiti, ma soltanto fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo, onde non sacrificare ingiustificatamente l'interesse degli altri creditori e non urtare contro le esigenze proprie del procedimento fallimentare. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 59 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, anche in relazione all'art. 429 c.p.c., nella parte in cui non prevede la rivalutazione dei crediti da lavoro con riguardo al periodo successivo all'apertura del fallimento fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo. - Cfr. sentt. n. 139/81, n. 300/86.
Massima n. 13362
Nell'ambito della procedura fallimentare, l'omessa estensione - risultante dal coordinamenneto degli artt. 54, terzo comma, e 55, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 - del dirirtto di prelazione, che assiste i crediti da lavoro, agli interessi su detti crediti, e' lesiva degli artt. 3 e 36 Cost., in quanto la garanzia costituzionale per il lavoratore subordinato opera non soltanto per le somme oggetto dei crediti da lavoro, ma anche per gli interessi sulle somme stesse. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi gli artt. 54, terzo comma, e 55, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di fallimento del datore di lavoro. - Cfr. S.n. 300/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 59 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), anche in relazione all'art. 429 terzo comma c.p.c. nella parte in cui non prevede la rivalutazione dei crediti da lavoro con riguardo al periodo successivo all'apertura del fallimento fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo;
b) dichiara, l'illegittimità costituzionale degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del regio decreto n. 267 del 1942, nella parte in cui estendono la prelazione aagli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di fallimento del datore di lavoro.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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