Corte costituzionale

Sentenza n. 143/1989

Corte cost., sent. 21 marzo 1989, n. 143

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
143/1989
Data di deposito
21 marzo 1989
Data di decisione
8 marzo 1989
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:143

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 2 marzo 1964
  • art. 21, decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1977
  • art. 21, decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 21 marzo 1974

Parametri

Massime

Massima n. 13439

Il diritto di adozione di leggi a contenuto particolare e concreto non e' desumibile ne' dalla Costituzione ne' dagli Statuti delle regioni ad autonomia differenziata, i quali definiscono la legge non gia' in ragione del suo contenuto strutturale o materiale, ma in dipendenza dei suoi caratteri formali; ne' puo' ritenersi sussistente un principio generale dell'ordinamento giuridico che ponga un simile divieto in quanto lo stesso, concernendo i caratteri strutturali della legge diretti a qualificarne l'essenza o l'identita' tipologica come atto normativo, dovrebbe essere desunto da una inequivoca norma avente un rango inferiore alla stessa legge.

Massima n. 13440

L'art. 113, primo comma, della Costituzione non esige che ogni atto particolare e concreto, qualunque sia la sua veste formale, debba essere sottoposto ai controlli giurisdizionali previsti per gli atti amministrativi, costituendo piuttosto espressione di un principio costituzionale piu' generale in base al quale il regime delle impugnazioni segue la natura giuridica degli atti oggetto di contestazione. Pertanto, non e' fondata, in riferimento all'art. 113 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 14 della legge della Provincia di Trento 2 marzo 1964, n. 2 e 21 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 che prevedono l'approvazione con legge del piano urbanistico provinciale di Trento.

Massima n. 13441

Una relativa difformita' di trattamento dei soggetti, sempreche' sia giustificata dalla particolarita' delle situazioni, e' insita nello stesso riconoscimento costituzionale delle autonomie regionali.

Massima n. 13442

Poiche' il piano urbanistico provinciale di Trento, riguardando il territorio della intera provincia, ha la funzione di assicurare l'unita' di indirizzo e l'omogeneita' di sviluppo della pianificazione di grado subordinato, non e' irragionevole che ne sia prevista l'applicazione con legge provinciale (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 14 della legge della Provincia di Trento 2 marzo 1964, n. 2 e 21 del d.P.R. 21 marzo 1974, n. 381, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della Provincia di Trento 2 marzo 1964, n. 2 (Ordinamento urbanistico della Provincia di Trento), e dell'art. 21 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica e opere pubbliche), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 113 della Costituzione, dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Provincia di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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