Corte costituzionale
Sentenza n. 143/1989
Corte cost., sent. 21 marzo 1989, n. 143
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 143/1989
- Data di deposito
- 21 marzo 1989
- Data di decisione
- 8 marzo 1989
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:143
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 2 marzo 1964
- art. 21, decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1977
- art. 21, decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 21 marzo 1974
Parametri
Massime
Massima n. 13439
Il diritto di adozione di leggi a contenuto particolare e concreto non e' desumibile ne' dalla Costituzione ne' dagli Statuti delle regioni ad autonomia differenziata, i quali definiscono la legge non gia' in ragione del suo contenuto strutturale o materiale, ma in dipendenza dei suoi caratteri formali; ne' puo' ritenersi sussistente un principio generale dell'ordinamento giuridico che ponga un simile divieto in quanto lo stesso, concernendo i caratteri strutturali della legge diretti a qualificarne l'essenza o l'identita' tipologica come atto normativo, dovrebbe essere desunto da una inequivoca norma avente un rango inferiore alla stessa legge.
Massima n. 13440
L'art. 113, primo comma, della Costituzione non esige che ogni atto particolare e concreto, qualunque sia la sua veste formale, debba essere sottoposto ai controlli giurisdizionali previsti per gli atti amministrativi, costituendo piuttosto espressione di un principio costituzionale piu' generale in base al quale il regime delle impugnazioni segue la natura giuridica degli atti oggetto di contestazione. Pertanto, non e' fondata, in riferimento all'art. 113 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 14 della legge della Provincia di Trento 2 marzo 1964, n. 2 e 21 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 che prevedono l'approvazione con legge del piano urbanistico provinciale di Trento.
Massima n. 13441
Una relativa difformita' di trattamento dei soggetti, sempreche' sia giustificata dalla particolarita' delle situazioni, e' insita nello stesso riconoscimento costituzionale delle autonomie regionali.
Massima n. 13442
Poiche' il piano urbanistico provinciale di Trento, riguardando il territorio della intera provincia, ha la funzione di assicurare l'unita' di indirizzo e l'omogeneita' di sviluppo della pianificazione di grado subordinato, non e' irragionevole che ne sia prevista l'applicazione con legge provinciale (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 14 della legge della Provincia di Trento 2 marzo 1964, n. 2 e 21 del d.P.R. 21 marzo 1974, n. 381, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della Provincia di Trento 2 marzo 1964, n. 2 (Ordinamento urbanistico della Provincia di Trento), e dell'art. 21 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica e opere pubbliche), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 113 della Costituzione, dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Provincia di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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