Corte costituzionale

Sentenza n. 109/1989

Corte cost., sent. 16 marzo 1989, n. 109

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
109/1989
Data di deposito
16 marzo 1989
Data di decisione
6 marzo 1989
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:109

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 3, 1^ periodo, legge n. 576 del 20 settembre 1980
  • art. 2, legge n. 175 del 2 maggio 1983
  • art. 10, comma 3, legge n. 576 del 20 settembre 1980
  • art. 10, comma 3, 2^periodo, legge n. 576 del 20 settembre 1980

Parametri

Massime

Massima n. 12027

AVVOCATO E PROCURATORE - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DOPO IL PENSIONAMENTO - PENSIONATI PER VECCHIAIA E PENSIONATI PER INVALIDITA'. Rispetto alla domanda del titolare di una pensione di invalidita' volta ad ottenere la riduzione della contribuzione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza degli avvocati e procurtori legali onde equipararla a quella dei pensionati per vecchiaia e' irrilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, terzo comma, primo periodo della legge 20 settembre 1980 n. 576 (come modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983 n. 175) sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., per la parte in cui assoggetta a contribuzione piena alla Cassa cit. an- che i titolari di pensione di invalidita' che continuino l'esercizio della professione anziche' esonerarli o almeno ridurne il carico contributivo in misura superiore alla riduzione concessa ai titolari di pensione di vecchiaia. La questione stessa va, pertanto, dichiarata inammissibile. cfr. sent. n. 1008 del 1988

Massima n. 12028

AVVOCATO E PROCURATORE - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DOPO IL PENSIONAMENTO - RIDUZIONE DELL'ENTITA' DELLA CONTRIBUZIONE. L'interpretazione antiletterale di una legge e' ammissibile sol- tanto quando risulta evidente, alla stregua dell'interpretazione storica e/o logico-sistematica, che il legislatore e' caduto in un errore di linguaggio o in una falsa demonstratio. Conseguentemente, nell'interpretare la disposizione aggiunta all'art. 10, terzo comma, della legge 20 settembre 1980 n. 576 dalla legge 2 maggio 1983 n. 175 non ci si puo' discostare dal tenore letterale di tale disposizione e si deve ritenere che l'esplicito richiamo dell'art. 2, ottavo comma, in essa contenuto, ne limita il campo di applicazione ai titolari di pensione di vecchiaia.

Massima n. 12029

AVVOCATO E PROCURATORE - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DOPO IL PENSIONAMENTO - DIFFERENTE DISCIPLINA DELLA PENSIONE PER VECCHIAIA RISPETTO ALLA PENSIONE PER INVALIDITA'. Il differenziato regime contributivo previsto rispettivamente per i pensionati per invalidita' e per i pensionati per vecchiaia che continuino ad esercitare la professione forense e' giustificato dalla diversita' delle rispettive fattispecie, la quale si traduce in un'articolata differenziazione di disciplina giuridica, di cui quella attinente all'obbligazione contributiva costituisce solo un aspetto. Conseguentemente, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, terzo comma, secondo periodo, della legge 20 settembre 1980 n. 576 (come modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983 n. 175) sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., per la parte in cui non estende ai titolari di pensione di invalidita' che continuino ad esercitare la professione l'agevolazione contributiva accordata ai pensionati per vecchiaia professionalmente attivi. v. sent. n. 1008 del 1988

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, primo periodo, della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175 (Interpretazione autentica dell'art. 24 e integrazione e modifica della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente la riforma della previdenza forense), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 576 del 1980 citata, sollevata dal nominato Pretore con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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