Corte costituzionale
Sentenza n. 108/1989
Corte cost., sent. 16 marzo 1989, n. 108
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 108/1989
- Data di deposito
- 16 marzo 1989
- Data di decisione
- 6 marzo 1989
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:108
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, legge n. 1046 del 11 novembre 1971
Parametri
Massime
Massima n. 12052
Fino a quando il legislatore non provvedera' al riordinamento, con criteri unitari, dei trattamenti di previdenza delle categorie dei liberi professionisti (secondo la direttiva enunciata nell'art. 1 della legge n. 127 del 1980) i vari sistemi previdenziali, nell'ambito delle libere professioni, conservano una propria autonoma individualita' e sono, pertanto, inconfrontabili ai sensi dell'art. 3 Cost. Non viola, pertanto, il principio di uguaglianza l'art. 2, secon- do comma, della legge n. 1046 del 1971, concernente la Cassa di previdenza per gli ingegneri e architetti, nella parte in cui esclude dall'iscrizione alla Cassa gli ingegneri e architetti iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza del- l'esercizio di un'altra attivita' di lavoro autonomo. Infatti, a nulla rileva che simile disposizione non sia presente nella disciplina previdenziale di altre categorie professionali e, in particolare, in quella forense.
Massima n. 12053
Il principio di solidarieta' di cui all'art. 38 Cost. che richiede che venga assicurata una tutela previdenziale adeguata per l'invalidita' e la vecchiaia, non impedisce che vengano posti dei limiti al cumulo delle posizioni assicurative. Non contrasta, pertanto, con tale principio l'art. 2, secondo comma, della legge 11 novembre 1971 n. 1046 nella parte in cui esclude dall'iscrizione alla Cassa degli ingegneri e architetti coloro che sono iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza dell'esercizio di un'altra attivita' di lavoro autono- mo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 11 novembre 1971, n. 1046 (Modifiche ed integrazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179, concernente l'istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti ed abrogazione della legge 6 ottobre 1964, n. 983, recante modificazioni alla predetta legge n. 179), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Vercelli con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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