Corte costituzionale

Sentenza n. 101/1989

Corte cost., sent. 9 marzo 1989, n. 101

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
101/1989
Data di deposito
9 marzo 1989
Data di decisione
22 febbraio 1989
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:101

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988
  • art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988
  • art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988
  • art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988
  • art. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988
  • art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988
  • art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988
  • art. 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988
  • art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988
  • art. 13, decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988
  • art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988

Parametri

Massime

Massima n. 13435

La legge n. 183 del 1987 ha modificato la ripartizione di competenze fissata dal d.P.R. n. 616 del 1977 in ordine all'attuazione delle direttive C.E.E., ad eccezione dell'art. 6. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, sollevata dalla Regione Liguria in relazione all'art. 101, lett. c) del d.P.R. 616/1977).

Massima n. 13436

La disciplina contenuta nel d.P.R. n. 203/1988 non restringe le competenze regionali, ed e' in ogni caso strettamente strumentale all'attuazione delle direttive comunitarie (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, 6 e 7 del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, sollevata dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.).

Massima n. 13437

La disciplina contenuta nel d.P.R. 1988 n. 203 e' corretta espressione dei poteri statali di indirizzo e coordinamento, poiche' lascia alle Regioni sufficiente spazio per l'autonoma disciplina della materia (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del d.P.R. n. 203/1988, sollevata dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.).

Massima n. 13438

Il potere sostitutivo configurato dal d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 corrisponde ai requisiti prescritti dalla giurisprudenza costituzionale ed e' giustificato dall'esigenza di trattare uniformemente le imprese operanti nel territorio nazionale (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4 e 7 del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, sollevata dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.). - cfr. S.n. 177 e 294/86, 64 e 304/87, 177/88.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 17 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e d'inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), sollevate dalla Regione Liguria, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, come attuati dagli artt. 6, 101 e 104 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché in riferimento all'art. 76 della Costituzione, per violazione dei principi stabiliti dall'art. 16 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e dall'art. 6 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 9 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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