Corte costituzionale
Sentenza n. 101/1989
Corte cost., sent. 9 marzo 1989, n. 101
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 101/1989
- Data di deposito
- 9 marzo 1989
- Data di decisione
- 22 febbraio 1989
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:101
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988
- art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988
- art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988
- art. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988
- art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988
- art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988
- art. 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988
- art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988
- art. 13, decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988
- art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988
Parametri
- art. 118, Costituzione
- art. 101, lett.c), decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 117, Costituzione
- direttiva CEE
Massime
Massima n. 13435
La legge n. 183 del 1987 ha modificato la ripartizione di competenze fissata dal d.P.R. n. 616 del 1977 in ordine all'attuazione delle direttive C.E.E., ad eccezione dell'art. 6. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, sollevata dalla Regione Liguria in relazione all'art. 101, lett. c) del d.P.R. 616/1977).
Massima n. 13436
La disciplina contenuta nel d.P.R. n. 203/1988 non restringe le competenze regionali, ed e' in ogni caso strettamente strumentale all'attuazione delle direttive comunitarie (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, 6 e 7 del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, sollevata dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.).
Massima n. 13437
La disciplina contenuta nel d.P.R. 1988 n. 203 e' corretta espressione dei poteri statali di indirizzo e coordinamento, poiche' lascia alle Regioni sufficiente spazio per l'autonoma disciplina della materia (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del d.P.R. n. 203/1988, sollevata dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.).
Massima n. 13438
Il potere sostitutivo configurato dal d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 corrisponde ai requisiti prescritti dalla giurisprudenza costituzionale ed e' giustificato dall'esigenza di trattare uniformemente le imprese operanti nel territorio nazionale (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4 e 7 del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, sollevata dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.). - cfr. S.n. 177 e 294/86, 64 e 304/87, 177/88.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 17 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e d'inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), sollevate dalla Regione Liguria, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, come attuati dagli artt. 6, 101 e 104 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché in riferimento all'art. 76 della Costituzione, per violazione dei principi stabiliti dall'art. 16 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e dall'art. 6 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 9 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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