Corte costituzionale
Sentenza n. 1/1989
Corte cost., sent. 18 gennaio 1989, n. 1
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1/1989
- Data di deposito
- 18 gennaio 1989
- Data di decisione
- 9 gennaio 1989
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:1
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Abruzzo n. 83 del 28 luglio 1988
Parametri
- art. 97, Costituzione
- art. 4, legge n. 93 del 29 marzo 1983
- art. 1, legge n. 93 del 29 marzo 1983
- art. 10, legge n. 93 del 29 marzo 1983
- art. 117, Costituzione
Massime
Massima n. 12046
BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE - REGIONE ABRUZZO. Il principio del buon andamento dell'amministrazione richiede che le scelte operate dal legislatore, sia statale sia regionale, in merito all'organizzazione degli uffici dipendenti si ispirino a criteri di ragionevolezza. Inoltre, con particolare riferimento all'organizzazione del personale, lo stesso principio comporta il rispetto del principio di omogeneizzazione sancito dall'art. 4 della legge quadro sul pubblico impiego. Conseguentemente, va dichiarata la illegittimita' costituzionale della legge della Regione Abruzzo 28 luglio 1988 n. 83 che ha previsto il passaggio, anche in soprannumero e senza limiti, al- l'ottava qualifica del personale regionale di ruolo inquadrato nella settima qualifica funzionale e in possesso dei requisiti ivi specificati, mediante un concorso riservato a tale personale. cfr. sent. n. 10 del 1980.
Massima n. 12047
- LRAB DEL 28.7.1988 N. 83. LRAB DEL 18.12.1987 N. 97. D.P.R. 1.2.1986 N. 13, ART. 6. L. 29.3.1983 N. 93, ARTT. 1 E 10. - COST. ART. 117. IMPIEGO PUBBLICO - PRINCIPIO DELLA CAVANZA ORGANICA PER IL RECLUTAMENTO - REGIONE ABRUZZO. Il principio della vacanza organica, sancito dall'art. 6 dell'accordo nazionale per il triennio 1985-1987, comporta che il reclutamento del personale dipendente dalle pubbliche amministra- zioni deve avvenire mediante pubblico concorso "nel limite dei posti disponibili", cioe' vacanti. Tale principio, recepito nella legislazione regionale, si applica anche al personale regionale. Tuttavia, la legge della Regione Abruzzo 28 luglio 1988 n. 83, prevedendo il passaggio del personale regionale di ruolo inqua- drato nella settima qualifica funzionale all'ottava qualifica "anche in soprannumero e senza limiti", non ha rispettato il sud- detto principio recepito, peraltro, nella legge della Regione Abruzzo 18 dicembre 1987 n. 97. Conseguentemente, ne va dichiarata la illegittimita' costituzionale per contrasto con gli artt. 1 e 10 della legge- quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983 e, quindi, con l'art. 117 Cost. cfr. sent. n. 217 del 1987
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 28 luglio 1983, n. 83 ("Disciplina transitoria per la sistemazione del personale laureato della settima qualifica").
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 9 gennaio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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