Corte costituzionale

Ordinanza n. 93/1989

Corte cost., ord. 3 marzo 1989, n. 93

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
93/1989
Data di deposito
3 marzo 1989
Data di decisione
22 febbraio 1989
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:93

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 15167

Come la Corte ha gia' affermato, la disciplina degli interessi per il rimborso di imposte pagate, data la speciale natura del credito cui si riferiscono nonche' la particolarita' dei soggetti e dei suoi presupposti, e' diversa da quella civilistica e lavoristica, sicche' la disciplina rientra nella sfera di discrezionalita' del legislatore. Non e', quindi, in contrasto con i principi di eguaglianza e di capacita' contributiva la norma che si applica in materia riguardo ai rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata. E cio' anche se essa comporta un'ulteriore limitazione (esclusione del primo e dell'ultimo semestre del maggior periodo compreso tra la data del versamento e quella dell'ordinativo della Intendenza di finanza o dell'elenco di rimborso) rispetto a quella (esclusione del solo primo semestre) - della quale e' gia' stata riconosciuta la legittimita' - prevista per i rimborsi eseguiti con la procedura ordinaria. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44-bis, introdotto dall'art. 3 della legge 31 maggio 1977, n. 247, e modificato dall'art. 11 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 31, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost..) - O. n. 288/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 44-bis (introdotto dall'art. 3 della legge 31 maggio 1977, n. 247, e modificato dall'art. 11 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 31) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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