Corte costituzionale

Ordinanza n. 92/1989

Corte cost., ord. 3 marzo 1989, n. 92

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
92/1989
Data di deposito
3 marzo 1989
Data di decisione
22 febbraio 1989
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:92

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 15254

Manifesta inammissibilita' della questione per impossibilita' di identificare la censura formulata dal giudice rimettente, il quale ha omesso del tutto di descrivere la fattispecie concreta oggetto del giudizio "a quo", nonche' di specificare - in relazione alle distinzioni poste a base di decisioni della Corte su analoghe questioni - quale delle diverse ipotesi di reato contemplate dalla disposizione denunziata siano oggetto dello stesso. - S. n. 89/1982 e 2/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata dal Tribunale di Pistoia con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. n. 288 del 1988).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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