Corte costituzionale
Ordinanza n. 92/1989
Corte cost., ord. 3 marzo 1989, n. 92
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 92/1989
- Data di deposito
- 3 marzo 1989
- Data di decisione
- 22 febbraio 1989
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:92
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 15254
Manifesta inammissibilita' della questione per impossibilita' di identificare la censura formulata dal giudice rimettente, il quale ha omesso del tutto di descrivere la fattispecie concreta oggetto del giudizio "a quo", nonche' di specificare - in relazione alle distinzioni poste a base di decisioni della Corte su analoghe questioni - quale delle diverse ipotesi di reato contemplate dalla disposizione denunziata siano oggetto dello stesso. - S. n. 89/1982 e 2/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata dal Tribunale di Pistoia con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. n. 288 del 1988).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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