Corte costituzionale
Ordinanza n. 75/1989
Corte cost., ord. 23 febbraio 1989, n. 75
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 75/1989
- Data di deposito
- 23 febbraio 1989
- Data di decisione
- 9 febbraio 1989
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:75
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, legge n. 890 del 20 novembre 1982
- art. 139, comma 4, codice di procedura civile
Parametri
Massime
Massima n. 12044
NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI (IN MATERIA CIVILE) - DIRITTO DI DIFESA - NOTIFICAZIONE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE. Il diritto di difesa del destinatario di atti giudiziari e' adeguatamente garantito dal fatto che l'atto pervenga nella sua sfera di disponibilita' e quindi di conoscibilita' non essendo necessario a tal fine, in considerazione anche delle opposte esigenze del mittente, la acquisizione effettiva dell'atto e, quindi, la sua reale conoscenza. E', pertanto, manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890 sollevata, con riferimento all'art. 24 Cost., per la parte in cui non prevede l'invio, da parte dell'ufficiale giudiziario che si sia avvalso del servizio postale per la notificazione, di raccomandata contenente l'avviso dell'avvenuta notificazione mediante consegna di copia al portiere. v. sent. n. 213 del 1975
Massima n. 12045
NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI (IN MATERIA CIVILE) - NOTIFICAZIONE MEDIANTE CONSEGNA DI COPIA AL PORTIERE - AVVISO AL DESTINATARIO DELL'ATTO. L'invio della raccomandata al destinatario della notificazione previsto dal quarto comma dell'art. 139 c.p.c. non e' necessario ai fini del perfezionamento della notificazione. Pertanto, la mancata previsione di simile formalita' per la notificazione di cui all'art. 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890 non puo' essere fatta valere, in considerazione anche della complessiva disciplina di tale notificazione, onde dedurne una pretesa incostituzionalita' di quest'ultima norma per contrasto con l'art. 3 Cost.. Conseguentemente, e' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890 sollevata,in riferimento all'art. 3 Cost., per la parte in cui, non prevedendo l'invio della raccomandata de qua, conterrebbe una disciplina della notificazione effettuata tramite la consegna di copia al portiere ingiustificatamente deteriore per il destinatario dell'atto rispetto a quella prevista per la analoga ipotesi dall'art. 139, quarto comma, c.p.c..
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Costituzione, dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), sollevata dal Pretore di Morbegno con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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