Corte costituzionale

Ordinanza n. 75/1989

Corte cost., ord. 23 febbraio 1989, n. 75

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
75/1989
Data di deposito
23 febbraio 1989
Data di decisione
9 febbraio 1989
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:75

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 12044

NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI (IN MATERIA CIVILE) - DIRITTO DI DIFESA - NOTIFICAZIONE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE. Il diritto di difesa del destinatario di atti giudiziari e' adeguatamente garantito dal fatto che l'atto pervenga nella sua sfera di disponibilita' e quindi di conoscibilita' non essendo necessario a tal fine, in considerazione anche delle opposte esigenze del mittente, la acquisizione effettiva dell'atto e, quindi, la sua reale conoscenza. E', pertanto, manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890 sollevata, con riferimento all'art. 24 Cost., per la parte in cui non prevede l'invio, da parte dell'ufficiale giudiziario che si sia avvalso del servizio postale per la notificazione, di raccomandata contenente l'avviso dell'avvenuta notificazione mediante consegna di copia al portiere. v. sent. n. 213 del 1975

Massima n. 12045

NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI (IN MATERIA CIVILE) - NOTIFICAZIONE MEDIANTE CONSEGNA DI COPIA AL PORTIERE - AVVISO AL DESTINATARIO DELL'ATTO. L'invio della raccomandata al destinatario della notificazione previsto dal quarto comma dell'art. 139 c.p.c. non e' necessario ai fini del perfezionamento della notificazione. Pertanto, la mancata previsione di simile formalita' per la notificazione di cui all'art. 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890 non puo' essere fatta valere, in considerazione anche della complessiva disciplina di tale notificazione, onde dedurne una pretesa incostituzionalita' di quest'ultima norma per contrasto con l'art. 3 Cost.. Conseguentemente, e' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890 sollevata,in riferimento all'art. 3 Cost., per la parte in cui, non prevedendo l'invio della raccomandata de qua, conterrebbe una disciplina della notificazione effettuata tramite la consegna di copia al portiere ingiustificatamente deteriore per il destinatario dell'atto rispetto a quella prevista per la analoga ipotesi dall'art. 139, quarto comma, c.p.c..

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Costituzione, dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), sollevata dal Pretore di Morbegno con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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