Corte costituzionale
Ordinanza n. 63/1989
Corte cost., ord. 23 febbraio 1989, n. 63
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 63/1989
- Data di deposito
- 23 febbraio 1989
- Data di decisione
- 9 febbraio 1989
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:63
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 25, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 12042
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE FONDATA SULL'INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE DI UNA NORMA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. Una questione di costituzionalita' non puo' fondarsi sull'inter- pretazione - che il giudice a quo assume incostituzionale - data da altri giudici alla norma da applicare. Infatti, non solo tale interpretazione non e' in alcun modo vincolante per il giudice a quo ma, inoltre, non va dimenticato il principio, piu' volte affermato da questa Corte, secondo cui, tra piu' interpretazioni possibili di una norma, si deve scegliere l'interpretazione rite- nuta conforme a Costituzione. Conseguentemente, e' manifestamente inammissibile la questione di costituzionalita' dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., per la parte in cui, cosi' come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza in materia di concessione edilizia, prescriverebbe l'insindacabilita' da parte del giudice penale della legittimita' del provvedimento amministrativo di concessione per l'esecuzione di varianti in corso d'opera. v. ord. n. 157 del 1983 ord. n. 187 del 1983 sent. n. 171 del 1986
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), con riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Cittadella con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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