Corte costituzionale

Ordinanza n. 63/1989

Corte cost., ord. 23 febbraio 1989, n. 63

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
63/1989
Data di deposito
23 febbraio 1989
Data di decisione
9 febbraio 1989
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:63

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, legge n. 47 del 28 febbraio 1985

Parametri

Massime

Massima n. 12042

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE FONDATA SULL'INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE DI UNA NORMA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. Una questione di costituzionalita' non puo' fondarsi sull'inter- pretazione - che il giudice a quo assume incostituzionale - data da altri giudici alla norma da applicare. Infatti, non solo tale interpretazione non e' in alcun modo vincolante per il giudice a quo ma, inoltre, non va dimenticato il principio, piu' volte affermato da questa Corte, secondo cui, tra piu' interpretazioni possibili di una norma, si deve scegliere l'interpretazione rite- nuta conforme a Costituzione. Conseguentemente, e' manifestamente inammissibile la questione di costituzionalita' dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., per la parte in cui, cosi' come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza in materia di concessione edilizia, prescriverebbe l'insindacabilita' da parte del giudice penale della legittimita' del provvedimento amministrativo di concessione per l'esecuzione di varianti in corso d'opera. v. ord. n. 157 del 1983 ord. n. 187 del 1983 sent. n. 171 del 1986

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), con riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Cittadella con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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