Corte costituzionale

Ordinanza n. 565/1989

Corte cost., ord. 20 dicembre 1989, n. 565

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
565/1989
Data di deposito
20 dicembre 1989
Data di decisione
12 dicembre 1989
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:565

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 14908

Ai fini dell'esclusione del diritto all'indennita' per la perdita dell'avviamento commerciale, la cessazione della locazione "per mutuo consenso" e' assimilabile alla disdetta o recesso del conduttore. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 34, comma primo, L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui non contempla l'ipotesi di "risoluzione per mutuo consenso" tra quelle che escludono il diritto all'indennita'.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo comma, della legge n. 392 del 27 luglio 1978 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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