Corte costituzionale
Ordinanza n. 538/1989
Corte cost., ord. 11 dicembre 1989, n. 538
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 538/1989
- Data di deposito
- 11 dicembre 1989
- Data di decisione
- 30 novembre 1989
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:538
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 516 del 7 agosto 1982
- art. 4, comma 1, n.7, decreto-legge n. 429 del 10 luglio 1982
Parametri
Massime
Massima n. 14348
In mancanza di argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli gia' esaminati con precedente pronuncia di non fondatezza, va dichiarata manifestamente infondata la questione di incostituzionalita' dell'art. 4, comma primo, n. 7, d.l. 10 luglio 1982 n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato di frode fiscale l'alterazione "in misura rilevante" del risultato della dichiarazione tributaria. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, comma secondo, Cost.). - S. n. 247/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., dal Tribunale di Forlì, con tre ordinanze emesse, rispettivamente, il 10 febbraio, il 14 marzo e l'11 aprile 1989 (Reg. ord. nn. 238, 246 e 273/1989); dal Tribunale di Isernia, con ordinanza 25 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 254/1989); dal Tribunale di Pinerolo con due ordinanze del 1° febbraio 1989 e con una dell'8 febbraio 1989 (Reg. ord. nn. 267, 268 e 269/1989); dal Tribunale di Modena, con tre ordinanze emesse, rispettivamente, nei giorni 24, 26 e 30 gennaio 1989 (Reg. ord. nn. 287, 288 e 289/1989) nonché dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Trieste, con ordinanza 17 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 266/1989).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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