Corte costituzionale

Ordinanza n. 538/1989

Corte cost., ord. 11 dicembre 1989, n. 538

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
538/1989
Data di deposito
11 dicembre 1989
Data di decisione
30 novembre 1989
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:538

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 516 del 7 agosto 1982
  • art. 4, comma 1, n.7, decreto-legge n. 429 del 10 luglio 1982

Parametri

Massime

Massima n. 14348

In mancanza di argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli gia' esaminati con precedente pronuncia di non fondatezza, va dichiarata manifestamente infondata la questione di incostituzionalita' dell'art. 4, comma primo, n. 7, d.l. 10 luglio 1982 n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato di frode fiscale l'alterazione "in misura rilevante" del risultato della dichiarazione tributaria. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, comma secondo, Cost.). - S. n. 247/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., dal Tribunale di Forlì, con tre ordinanze emesse, rispettivamente, il 10 febbraio, il 14 marzo e l'11 aprile 1989 (Reg. ord. nn. 238, 246 e 273/1989); dal Tribunale di Isernia, con ordinanza 25 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 254/1989); dal Tribunale di Pinerolo con due ordinanze del 1° febbraio 1989 e con una dell'8 febbraio 1989 (Reg. ord. nn. 267, 268 e 269/1989); dal Tribunale di Modena, con tre ordinanze emesse, rispettivamente, nei giorni 24, 26 e 30 gennaio 1989 (Reg. ord. nn. 287, 288 e 289/1989) nonché dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Trieste, con ordinanza 17 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 266/1989).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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