Corte costituzionale

Ordinanza n. 519/1989

Corte cost., ord. 30 novembre 1989, n. 519

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
519/1989
Data di deposito
30 novembre 1989
Data di decisione
15 novembre 1989
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:519

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 15 del 6 febbraio 1987
  • art. 1, comma 9, decreto-legge n. 832 del 9 dicembre 1986
  • art. 1, comma 10, decreto-legge n. 832 del 9 dicembre 1986
  • art. 1, comma 7, decreto-legge n. 832 del 9 dicembre 1986
  • art. 1, comma 11, decreto-legge n. 832 del 9 dicembre 1986

Parametri

Massime

Massima n. 14334

L'indennita' dovuta dal locatore per il rilascio dell'immobile ad uso commerciale e' giustificata dalla perdita dell'avviamento da parte del conduttore e dall'incremento di valore incorporatosi nell'immobile per l'attivita' svolta da quest'ultimo, di talche' essa non lede, ma, bensi', tutela, l'iniziativa economica dell'imprenditore; ne' e' censurabile - siccome non affetta da palese irrazionalita' - la scelta del legislatore di commisurare la determinazione della medesima indennita' all'entita' del canone e non anche al tipo di attivita' in concreto esercitata o all'effettivo valore dell'avviamento. (Manifesta infondatezza della questione di incostituzionalita' dell'art. 1, commi settimo, nono, decimo e undicesimo, d.l. 9 dicembre 1986 n. 832, convertito in legge n. 15 del 1987, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42, comma secondo, Cost). - S.nn. 73/1966, 36/1980, 128 e 300/1983, 108/1986, 882/1988; O.nn. 583/1987, 115, 116 e 481/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, settimo, nono, decimo e undicesimo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, in riferimento agli artt. 41, 42, secondo comma, 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Ispica con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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