Corte costituzionale
Ordinanza n. 493/1989
Corte cost., ord. 7 novembre 1989, n. 493
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 493/1989
- Data di deposito
- 7 novembre 1989
- Data di decisione
- 25 ottobre 1989
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:493
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 599 del 29 settembre 1973
- art. 4, n.1, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
Parametri
Massime
Massima n. 14219
Questione gia' dichiarata manifestamente inammissibile. - v. O. n. 120/1987, 161/1986 e 253/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971 n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) e 1 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi) sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione dalla ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 novembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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