Corte costituzionale
Ordinanza n. 492/1989
Corte cost., ord. 7 novembre 1989, n. 492
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 492/1989
- Data di deposito
- 7 novembre 1989
- Data di decisione
- 25 ottobre 1989
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:492
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 14218
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - v. S.n. 304/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 175, primo comma, codice penale - nella parte in cui determina nella somma di lire un milione il limite della pena pecuniaria entro cui può essere concesso il beneficio della non menzione della condanna - promossa dal Pretore di Verona con ordinanza emessa il 19 dicembre 1988, perché già dichiarato illegittimo con sentenza 10-17 marzo 1988 n. 304.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 novembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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