Corte costituzionale

Ordinanza n. 477/1989

Corte cost., ord. 31 luglio 1989, n. 477

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
477/1989
Data di deposito
31 luglio 1989
Data di decisione
19 luglio 1989
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:477

Norme oggetto del giudizio

  • art. 47, comma 3, legge n. 354 del 26 luglio 1975
  • legge n. 663 del 10 ottobre 1986
  • art. 47, comma 4, legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 13835

L'affidamento in prova al servizio sociale senza osservazione in istituto, e' misura che richiede la precedente privazione della liberta' personale, dovendo il tribunale di sorveglianza verificare se il condannato abbia successivamente tenuto durante il periodo di liberta' goduto un comportamento positivo tale da consentire il giudizio previsto per l'applicabilita' della misura stessa. Non e' quindi palesemente irrazionale, per la diversita' delle posizioni messe a raffronto, che la misura in questione non sia applicabile ai condannati rimasti sempre in liberta' durante il processo di cognizione, ma solo a quelli gia' assoggettati a custodia cautelare, per i quali, inoltre la finalita' riducativa della pena potrebbe essere ostacolata proprio da una nuova sottoposizione al regime carcerario. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, quale modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), quale modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Torino con due ordinanze del 17 ottobre 1988 e del 7 novembre 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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