Corte costituzionale
Ordinanza n. 477/1989
Corte cost., ord. 31 luglio 1989, n. 477
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 477/1989
- Data di deposito
- 31 luglio 1989
- Data di decisione
- 19 luglio 1989
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:477
Norme oggetto del giudizio
- art. 47, comma 3, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- legge n. 663 del 10 ottobre 1986
- art. 47, comma 4, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 13835
L'affidamento in prova al servizio sociale senza osservazione in istituto, e' misura che richiede la precedente privazione della liberta' personale, dovendo il tribunale di sorveglianza verificare se il condannato abbia successivamente tenuto durante il periodo di liberta' goduto un comportamento positivo tale da consentire il giudizio previsto per l'applicabilita' della misura stessa. Non e' quindi palesemente irrazionale, per la diversita' delle posizioni messe a raffronto, che la misura in questione non sia applicabile ai condannati rimasti sempre in liberta' durante il processo di cognizione, ma solo a quelli gia' assoggettati a custodia cautelare, per i quali, inoltre la finalita' riducativa della pena potrebbe essere ostacolata proprio da una nuova sottoposizione al regime carcerario. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, quale modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), quale modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Torino con due ordinanze del 17 ottobre 1988 e del 7 novembre 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze