Corte costituzionale

Ordinanza n. 466/1989

Corte cost., ord. 27 luglio 1989, n. 466

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
466/1989
Data di deposito
27 luglio 1989
Data di decisione
19 luglio 1989
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:466

Norme oggetto del giudizio

  • art. 47, legge n. 663 del 10 ottobre 1986
  • art. 47, comma 4, legge n. 354 del 26 luglio 1975
  • art. 47, comma 3, legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 13826

Manifesta inammissibilita' della questione essendo state motivate 'per relationem' sia la rilevanza sia la non manifesta infondatezza della stessa. - v. S. nn. 173, 128 e 115/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), quale modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Torino con ordinanza del 19 settembre 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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