Corte costituzionale
Ordinanza n. 466/1989
Corte cost., ord. 27 luglio 1989, n. 466
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 466/1989
- Data di deposito
- 27 luglio 1989
- Data di decisione
- 19 luglio 1989
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:466
Norme oggetto del giudizio
- art. 47, legge n. 663 del 10 ottobre 1986
- art. 47, comma 4, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 47, comma 3, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 13826
Manifesta inammissibilita' della questione essendo state motivate 'per relationem' sia la rilevanza sia la non manifesta infondatezza della stessa. - v. S. nn. 173, 128 e 115/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), quale modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Torino con ordinanza del 19 settembre 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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