Corte costituzionale
Ordinanza n. 45/1989
Corte cost., ord. 14 febbraio 1989, n. 45
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 45/1989
- Data di deposito
- 14 febbraio 1989
- Data di decisione
- 8 febbraio 1989
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:45
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, lett. e), all. A, decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 15108
Del tutto conforme all'ord. n. 31/1989. - S. n. 156/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e), della Tariffa All. A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), sollevata, in riferimento agli artt. 11 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Pinerolo con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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