Corte costituzionale

Ordinanza n. 424/1989

Corte cost., ord. 18 luglio 1989, n. 424

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
424/1989
Data di deposito
18 luglio 1989
Data di decisione
6 luglio 1989
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:424

Norme oggetto del giudizio

  • art. 63, comma 1, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
  • art. 2, legge n. 308 del 10 giugno 1969

Parametri

Massime

Massima n. 13862

In materia di iscrizione agli albi professionali, il soggetto e' titolare di una posizione di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, spettando agli organi all'uopo indicati il mero accertamento - scevro di valutazioni discrezionali - dei requisiti stabiliti dalla legge, tra cui quello della "regolare retribuzione, richiesto per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti. (Manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento dell'art. 103, comma primo, Cost., e relativa all'art. 63, comma primo, L. 3 febbraio 1963 n. 69, in quanto attribuirebbe al giudice ordinario controversie inerenti alla tutela di un interesse legittimo). - S.n. 284/1986.

Massima n. 13893

Il requisito necessario e sufficiente a differenziare le "sezioni specializzate" - delle quali l'art. 102, comma secondo, Cost. consente la istituzione - dai giudici speciali, colpiti invece dal divieto contenuto nella stessa norma costituzionale, e' dato dalla compenetrazione istituzionale tra la sezione specializzata e gli organi giudiziari ordinari, e cioe', da un nesso organico desumibile dai caratteri funzionali e strutturali della sezione (quali la prescritta adozione, nel silenzio della legge, del rito civile ordinario; la sottoposizione al potere di sorveglianza dei capi degli uffici giudiziari cui la sezione e' collegata; la presenza indefettibile, nel collegio giudicante, di magistrati ordinari; l'attribuzione ad organi della magistratura ordinaria del potere di preposizione alla carica dei membri laici). - S.nn. 108/1962, 76/1961.

Massima n. 13894

L'organo giudicante istituito dall'art. 2 della legge 10 giugno 1969 n. 308 - e, cioe', il tribunale nella composizione integrata da membri "laici" ha natura di sezione specializzata e non di giudice speciale, essendo desumibile, dalla disposizione richiamata, l'esistenza del necessario nesso organico con gli organi giudiziari ordinari. (Manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento all'art. 102, comma secondo, Cost., e relativa all'art. 2 cit., impugnato in quanto avrebbe istituito un giudice speciale e non una sezione specializzata).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma primo, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista) sollevata, in riferimento all'art. 103, comma primo, della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308 (Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 63, in materia di trattamento dei giornalisti stranieri e di formazione dei collegi giudicanti, presso i Tribunali e le Corte di appello) sollevata, in riferimento all'art. 102, comma secondo, della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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