Corte costituzionale
Ordinanza n. 424/1989
Corte cost., ord. 18 luglio 1989, n. 424
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 424/1989
- Data di deposito
- 18 luglio 1989
- Data di decisione
- 6 luglio 1989
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:424
Norme oggetto del giudizio
- art. 63, comma 1, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
- art. 2, legge n. 308 del 10 giugno 1969
Parametri
Massime
Massima n. 13862
In materia di iscrizione agli albi professionali, il soggetto e' titolare di una posizione di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, spettando agli organi all'uopo indicati il mero accertamento - scevro di valutazioni discrezionali - dei requisiti stabiliti dalla legge, tra cui quello della "regolare retribuzione, richiesto per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti. (Manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento dell'art. 103, comma primo, Cost., e relativa all'art. 63, comma primo, L. 3 febbraio 1963 n. 69, in quanto attribuirebbe al giudice ordinario controversie inerenti alla tutela di un interesse legittimo). - S.n. 284/1986.
Massima n. 13893
Il requisito necessario e sufficiente a differenziare le "sezioni specializzate" - delle quali l'art. 102, comma secondo, Cost. consente la istituzione - dai giudici speciali, colpiti invece dal divieto contenuto nella stessa norma costituzionale, e' dato dalla compenetrazione istituzionale tra la sezione specializzata e gli organi giudiziari ordinari, e cioe', da un nesso organico desumibile dai caratteri funzionali e strutturali della sezione (quali la prescritta adozione, nel silenzio della legge, del rito civile ordinario; la sottoposizione al potere di sorveglianza dei capi degli uffici giudiziari cui la sezione e' collegata; la presenza indefettibile, nel collegio giudicante, di magistrati ordinari; l'attribuzione ad organi della magistratura ordinaria del potere di preposizione alla carica dei membri laici). - S.nn. 108/1962, 76/1961.
Massima n. 13894
L'organo giudicante istituito dall'art. 2 della legge 10 giugno 1969 n. 308 - e, cioe', il tribunale nella composizione integrata da membri "laici" ha natura di sezione specializzata e non di giudice speciale, essendo desumibile, dalla disposizione richiamata, l'esistenza del necessario nesso organico con gli organi giudiziari ordinari. (Manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento all'art. 102, comma secondo, Cost., e relativa all'art. 2 cit., impugnato in quanto avrebbe istituito un giudice speciale e non una sezione specializzata).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma primo, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista) sollevata, in riferimento all'art. 103, comma primo, della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308 (Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 63, in materia di trattamento dei giornalisti stranieri e di formazione dei collegi giudicanti, presso i Tribunali e le Corte di appello) sollevata, in riferimento all'art. 102, comma secondo, della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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