Corte costituzionale
Ordinanza n. 4/1989
Corte cost., ord. 18 gennaio 1989, n. 4
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 4/1989
- Data di deposito
- 18 gennaio 1989
- Data di decisione
- 9 gennaio 1989
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:4
Norme oggetto del giudizio
- art. 314, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 15069
Manifesta inammissibilita' della questione per inapplicabilita' della norma denunziata nel giudizio "a quo" (Nella specie, l'impugnato art. 314, cod. pen. mil. pace, era stato erroneamente invocato nell'ordine di cattura emesso ex art. 308 stesso codice, e non sarebbe comunque venuto in considerazione nel giudizio "a quo" non sussistendo la possibilita' di trasferire per connessione il procedimento alla giurisdizione ordinaria, in quanto di pacifica competenza del giudice militare).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 c.p.m.p., sollevata dal Tribunale militare di Padova con ordinanza 26 gennaio 1988 e con riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 9 gennaio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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