Corte costituzionale

Ordinanza n. 4/1989

Corte cost., ord. 18 gennaio 1989, n. 4

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
4/1989
Data di deposito
18 gennaio 1989
Data di decisione
9 gennaio 1989
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:4

Norme oggetto del giudizio

  • art. 314, codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 15069

Manifesta inammissibilita' della questione per inapplicabilita' della norma denunziata nel giudizio "a quo" (Nella specie, l'impugnato art. 314, cod. pen. mil. pace, era stato erroneamente invocato nell'ordine di cattura emesso ex art. 308 stesso codice, e non sarebbe comunque venuto in considerazione nel giudizio "a quo" non sussistendo la possibilita' di trasferire per connessione il procedimento alla giurisdizione ordinaria, in quanto di pacifica competenza del giudice militare).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 c.p.m.p., sollevata dal Tribunale militare di Padova con ordinanza 26 gennaio 1988 e con riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 9 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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