Corte costituzionale

Ordinanza n. 385/1989

Corte cost., ord. 6 luglio 1989, n. 385

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
385/1989
Data di deposito
6 luglio 1989
Data di decisione
3 luglio 1989
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:385

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 13514

E' manifestamente inammissibile in quanto gia' decise nel senso della manifesta inammissibilita' con precedente ordinanza, ne' sono stati addotti dal giudice "a quo" elementi da modificare tale indirizzo, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 55, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, denunziato - in riferimento agli artt. 76 e 53, secondo comma, Cost. - nella parte in cui non consente da detrazione dell'imposta corrisposta sugli acquisti che non risulti dalla dichiarazioni mensili o trimestrali, ancorche' essa sia domuntata da regolari fatture. - v. O. n. 108/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (Istituzione e disciplina dell'I.V.A.) sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 53, secondo comma, Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Padova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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