Corte costituzionale
Ordinanza n. 385/1989
Corte cost., ord. 6 luglio 1989, n. 385
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 385/1989
- Data di deposito
- 6 luglio 1989
- Data di decisione
- 3 luglio 1989
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:385
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 13514
E' manifestamente inammissibile in quanto gia' decise nel senso della manifesta inammissibilita' con precedente ordinanza, ne' sono stati addotti dal giudice "a quo" elementi da modificare tale indirizzo, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 55, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, denunziato - in riferimento agli artt. 76 e 53, secondo comma, Cost. - nella parte in cui non consente da detrazione dell'imposta corrisposta sugli acquisti che non risulti dalla dichiarazioni mensili o trimestrali, ancorche' essa sia domuntata da regolari fatture. - v. O. n. 108/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (Istituzione e disciplina dell'I.V.A.) sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 53, secondo comma, Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Padova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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