Corte costituzionale
Ordinanza n. 362/1989
Corte cost., ord. 27 giugno 1989, n. 362
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 362/1989
- Data di deposito
- 27 giugno 1989
- Data di decisione
- 14 giugno 1989
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:362
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge n. 168 del 22 aprile 1982
Parametri
Massime
Massima n. 13494
Ai fini del beneficio fiscale previsto dall'art. 3, comma secondo, L. 22 aprile 1982 n. 168 (esenzione dall'IN.V.IM. nel caso in cui l'incremento di valore derivante da alineazione di abitazione non di lusso sia reinvestito entro un anno nell'acquisto di altra abitazione), non puo' assimilarsi alla posizione dell'acquirente di un alloggio sul libero mercato quella del socio di cooperativa edilizia, in quanto la normativa concernente tali organizzazioni associative ha un indubbio substrato di carattere pubblicistico e comporta, inoltre, particolari agevolazioni per l'acquisto della proprieta' dell'alloggio, le quali fanno ritenere osservato l'art. 45 Cost.. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 45 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma secondo, cit., nella parte in cui non estende l'esenzione INVIM a coloro che, risultanto soci di cooperative edi lizie, abbiano gia' prenotato, nel termine di un anno, e fino al 31 dicembre 1983, l'acquisto dell'appartamento cui e' destinata la somma ricavata dalla vendita, ma siano impossibilitati a perfezionare l'atto di acquisto nel termine consentito, per cause estranee alla loro volonta').
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 22 aprile 1982, n. 168 (Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa), in riferimento agli artt. 3 e 45 della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze