Corte costituzionale

Ordinanza n. 362/1989

Corte cost., ord. 27 giugno 1989, n. 362

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
362/1989
Data di deposito
27 giugno 1989
Data di decisione
14 giugno 1989
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:362

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge n. 168 del 22 aprile 1982

Parametri

Massime

Massima n. 13494

Ai fini del beneficio fiscale previsto dall'art. 3, comma secondo, L. 22 aprile 1982 n. 168 (esenzione dall'IN.V.IM. nel caso in cui l'incremento di valore derivante da alineazione di abitazione non di lusso sia reinvestito entro un anno nell'acquisto di altra abitazione), non puo' assimilarsi alla posizione dell'acquirente di un alloggio sul libero mercato quella del socio di cooperativa edilizia, in quanto la normativa concernente tali organizzazioni associative ha un indubbio substrato di carattere pubblicistico e comporta, inoltre, particolari agevolazioni per l'acquisto della proprieta' dell'alloggio, le quali fanno ritenere osservato l'art. 45 Cost.. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 45 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma secondo, cit., nella parte in cui non estende l'esenzione INVIM a coloro che, risultanto soci di cooperative edi lizie, abbiano gia' prenotato, nel termine di un anno, e fino al 31 dicembre 1983, l'acquisto dell'appartamento cui e' destinata la somma ricavata dalla vendita, ma siano impossibilitati a perfezionare l'atto di acquisto nel termine consentito, per cause estranee alla loro volonta').

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 22 aprile 1982, n. 168 (Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa), in riferimento agli artt. 3 e 45 della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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