Corte costituzionale
Ordinanza n. 328/1989
Corte cost., ord. 6 giugno 1989, n. 328
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 328/1989
- Data di deposito
- 6 giugno 1989
- Data di decisione
- 18 maggio 1989
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:328
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 3, legge n. 47 del 29 febbraio 1988
- decreto-legge n. 534 del 29 dicembre 1987
- art. 7, comma 1, legge n. 1438 del 1° dicembre 1948
- art. 1, legge n. 1438 del 1° dicembre 1948
- art. 2, ultimo co., legge n. 1438 del 1° dicembre 1948
Parametri
Massime
Massima n. 13472
E' manifestamente inammissibile, in quanto implica una scelta tra piu` soluzioni possibili - senza che ne sia ravvisabile una costituzionalmente obbligata - da effettuarsi quindi sulla base di valutazioni discrezionali, riservate al legislatore, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, terzo comma, del d.l. 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, in l. 29 febbraio 1988, n. 47, in relazione al primo comma del medesimo art. 7 ed agli artt. 2, ultimo comma, 1 l. dicembre 1948, n. 1438, denunziato - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - per quanto concerne la proroga del regime agevolato previsto per la zona franca di Gorizia ed il territorio ad essa limitrofo. cfr. O. n. 185/1989, S. n. 33/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico), convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 47, in relazione al primo comma del medesimo art. 7 ed agli artt. 2, ultimo comma, della legge 1° dicembre 1948, n. 1438 (Istituzione della zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia) e 3, primo comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700 (Modifiche della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolativo per la zona di Gorizia), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Gorizia con ordinanza del 16 novembre 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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