Corte costituzionale

Ordinanza n. 328/1989

Corte cost., ord. 6 giugno 1989, n. 328

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
328/1989
Data di deposito
6 giugno 1989
Data di decisione
18 maggio 1989
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:328

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 3, legge n. 47 del 29 febbraio 1988
  • decreto-legge n. 534 del 29 dicembre 1987
  • art. 7, comma 1, legge n. 1438 del 1° dicembre 1948
  • art. 1, legge n. 1438 del 1° dicembre 1948
  • art. 2, ultimo co., legge n. 1438 del 1° dicembre 1948

Parametri

Massime

Massima n. 13472

E' manifestamente inammissibile, in quanto implica una scelta tra piu` soluzioni possibili - senza che ne sia ravvisabile una costituzionalmente obbligata - da effettuarsi quindi sulla base di valutazioni discrezionali, riservate al legislatore, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, terzo comma, del d.l. 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, in l. 29 febbraio 1988, n. 47, in relazione al primo comma del medesimo art. 7 ed agli artt. 2, ultimo comma, 1 l. dicembre 1948, n. 1438, denunziato - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - per quanto concerne la proroga del regime agevolato previsto per la zona franca di Gorizia ed il territorio ad essa limitrofo. cfr. O. n. 185/1989, S. n. 33/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico), convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 47, in relazione al primo comma del medesimo art. 7 ed agli artt. 2, ultimo comma, della legge 1° dicembre 1948, n. 1438 (Istituzione della zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia) e 3, primo comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700 (Modifiche della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolativo per la zona di Gorizia), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Gorizia con ordinanza del 16 novembre 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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