Corte costituzionale
Ordinanza n. 327/1989
Corte cost., ord. 6 giugno 1989, n. 327
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 327/1989
- Data di deposito
- 6 giugno 1989
- Data di decisione
- 18 maggio 1989
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:327
Norme oggetto del giudizio
- art. 54, comma 1, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 18, legge n. 663 del 10 ottobre 1986
Parametri
Massime
Massima n. 13471
Anche la detenzione domiciliare, al pari dell'affidamento in prova al servizio sociale - rispetto al quale la detenzione e` ritenuta dalla Corte di Cassazione di contenuto meno favorevole al condannato - costituisce una pena <<alternativa alla detenzione o, se si vuole, una modalita' di esecuzione della pena>>, caratterizzato dalla soggezione a prescrizioni limitative della liberta', sotto la vigilanza del magistrato di sorveglianza e con l'intervento del servizio sociale, il tutto al fine di garantire le finalita' rieducative della pena stessa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 54, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo sostituito ad opera dell'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, denunziato - in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. -<<nella parte in cui prevede la concessione della riduzione della pena per il periodo trascorso in detenzione domiciliare>>). cfr. Sent. nn. 185/1985, 312/1985, 343/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nel testo sostituito ad opera dell'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Torino con ordinanza 18 aprile 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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