Corte costituzionale

Ordinanza n. 313/1989

Corte cost., ord. 26 maggio 1989, n. 313

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
313/1989
Data di deposito
26 maggio 1989
Data di decisione
18 maggio 1989
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:313

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 516 del 7 agosto 1982
  • art. 4, comma 1, n. 7, decreto-legge n. 429 del 10 luglio 1982

Parametri

Massime

Massima n. 24508

E' manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3, 25, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, n. 7, l. 10 luglio 1982, n. 429, (come convertito in l. 7 agosto 1982, n. 516) nella parte in cui prevede, come elemento costitutivo del reato, l'alterazione "in misura rilevante" del risultato della dichiarazione, gia' dichiarata non fondata con sent. n. 247 del 1989. Le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte con la precitata decisione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata con le ordinanze 22 aprile 1988, del Tribunale di Alba (Reg. ord. n. 440/88); 1° giugno e 16 maggio 1988, della Corte d'appello di Torino (Reg. ord. nn. 441, 446/88); 2 maggio 1988, della Sezione istruttoria della Corte d'appello di Venezia (Reg. ord. n. 614/88); 11 e 25 maggio 1988, del Tribunale di Isernia (Reg. ord. nn. 616, 680/88); 12 febbraio 1988, della Corte di Cassazione (Reg. ord. n. 683/88); 14 giugno 1988, del Tribunale di Genova (Reg. ord. n. 686/88); 18 aprile 1988 (Reg. ord. n. 688/88) 29 aprile 1988 (Reg. ord. n. 689/88) 26 maggio 1988 (Reg. ord. n. 690/88) 24 giugno 1988 (Reg. ord. n. 693/88) e 7 luglio 1988 (Reg. ord. nn. 691, 692, 694 e 695/88) del Tribunale di Torino.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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