Corte costituzionale

Ordinanza n. 263/1989

Corte cost., ord. 18 maggio 1989, n. 263

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
263/1989
Data di deposito
18 maggio 1989
Data di decisione
16 maggio 1989
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:263

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto-legge n. 832 del 9 dicembre 1986
  • legge n. 15 del 6 febbraio 1987

Parametri

Massime

Massima n. 24496

E' inammissibile, perche' relativa a norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima con sent. n. 882 del 1988, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 d.l. 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni nella l. 6 febbraio 1987, n. 15, denunciato per contrasto con gli art. 3 e 42 Cost., in quanto: a) stabilisce che, "nei contratti relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attivita' ricreative assistenziali, culturali e scolastiche e' dovuto un compenso per avviamento pari a dodici mensilita' del canone corrente di mercato", crea una disparita' di trattamento nei confronti dei titolari di contratti in regime ordinario (art. 35 legge n. 392 del 1978), ai quali, alla scadenza contrattuale, non e' dovuto alcun compenso; b) sancisce che e' dovuto un compenso pari a ventuno mensilita' del canone corrente di mercato, o a ventiquattro mensilita' del canone offerto dal terzo, o a ventiquattro del canone richiesto dal locatore, o a ventiquattro di quello offerto dal conduttore, crea una disparita' di trattamento nei confronti di titolari di contratti in regime ordinario (art. 34 legge n. 392 del 1978), ai quali, alla scadenza contrattuale, e' dovuta indennita' in ogni caso pari a diciotto mensilita' dell'ultimo canone corrisposto; c) valorizza, secondo un criterio definitivo arbitrario, quello dell''id quod plerumque accidit', la presunzione 'iuris et de iure' della perdita dell'avviamento, attribuisce una indennita' anche ai conduttori che, dopo il rilascio dell'immobile, non subiscano alcuna perdita.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Rimini con la ordinanza in epigrafe, perché già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 882 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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