Corte costituzionale
Ordinanza n. 263/1989
Corte cost., ord. 18 maggio 1989, n. 263
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 263/1989
- Data di deposito
- 18 maggio 1989
- Data di decisione
- 16 maggio 1989
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:263
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto-legge n. 832 del 9 dicembre 1986
- legge n. 15 del 6 febbraio 1987
Parametri
Massime
Massima n. 24496
E' inammissibile, perche' relativa a norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima con sent. n. 882 del 1988, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 d.l. 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni nella l. 6 febbraio 1987, n. 15, denunciato per contrasto con gli art. 3 e 42 Cost., in quanto: a) stabilisce che, "nei contratti relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attivita' ricreative assistenziali, culturali e scolastiche e' dovuto un compenso per avviamento pari a dodici mensilita' del canone corrente di mercato", crea una disparita' di trattamento nei confronti dei titolari di contratti in regime ordinario (art. 35 legge n. 392 del 1978), ai quali, alla scadenza contrattuale, non e' dovuto alcun compenso; b) sancisce che e' dovuto un compenso pari a ventuno mensilita' del canone corrente di mercato, o a ventiquattro mensilita' del canone offerto dal terzo, o a ventiquattro del canone richiesto dal locatore, o a ventiquattro di quello offerto dal conduttore, crea una disparita' di trattamento nei confronti di titolari di contratti in regime ordinario (art. 34 legge n. 392 del 1978), ai quali, alla scadenza contrattuale, e' dovuta indennita' in ogni caso pari a diciotto mensilita' dell'ultimo canone corrisposto; c) valorizza, secondo un criterio definitivo arbitrario, quello dell''id quod plerumque accidit', la presunzione 'iuris et de iure' della perdita dell'avviamento, attribuisce una indennita' anche ai conduttori che, dopo il rilascio dell'immobile, non subiscano alcuna perdita.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Rimini con la ordinanza in epigrafe, perché già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 882 del 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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