Corte costituzionale
Ordinanza n. 260/1989
Corte cost., ord. 18 maggio 1989, n. 260
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 260/1989
- Data di deposito
- 18 maggio 1989
- Data di decisione
- 16 maggio 1989
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:260
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, comma 4, decreto-legge n. 359 del 31 agosto 1987
- legge n. 440 del 29 ottobre 1987
- art. 2, legge n. 482 del 26 settembre 1985
- art. 4, legge n. 482 del 26 settembre 1985
Parametri
Massime
Massima n. 15520
Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 1060/1988; O. n. 68/1989, 259/1989.
Massima n. 15521
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte denunciata dal giudice a "quo". - S. n. 1060/1988; O. n. 68/1989, 259/1989.
Massima n. 15522
Restituzione degli atti al giudice a quo affinche' riesamini, alla luce della sopravvenuta l. 13 maggio 1988, n. 154 (commi terzo ter e terzo quater, aggiunti all'art. 4, l n. 482 del 1985) la rilevanza della questione sollevata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, per la parte in cui detta norma esclude la rivalutazione monetaria della somma erogata al lavoratore per indennità premio di servizio comprensiva della indennità integrativa speciale, sollevata dal Pretore di Genova, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe;
b) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale della stessa norma, nella parte in cui esclude la corresponsione di interessi sulla somma erogata dall'I.N.A.D.E.L. al lavoratore per indennità premio di servizio comprensiva della indennità integrativa speciale, perché già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 1060 del 1988, sollevata dallo stesso Pretore, con l'ordinanza in epigrafe;
c) ordina la restituzione degli atti al Pretore di Genova per nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), sollevata con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze